Ordinanza n. 610/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 25.1.2024, n. 115, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o asserita incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., n. 115 del 25 gennaio 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in suo favore la carta del docente e a corrisponderle complessivamente € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito fino al saldo. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere integralmente adempiuto, mediante versamento dell’importo dovuto in data 6 febbraio 2026, come risultante dalla documentazione e dalla tabella predisposta dagli uffici ministeriali. La ricorrente non ha contestato tale deduzione.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per carenza originaria dell’interesse ad agire in executivis, ritenendo che l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo possa considerarsi provato in applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., dato che la ricorrente non ha controdedotto alla documentazione depositata dal Ministero. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente alla questione rilevata d’ufficio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 2, c.p.a.
principio di non contestazione
La mancata contestazione della deduzione dell’Amministrazione e della documentazione prodotta può consentire di ritenere provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie vertenti su quest’unica questione
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’interesse ad agire deve sussistere già al momento dell’instaurazione del giudizio; se il titolo esecutivo risulta già adempiuto prima della proposizione del ricorso, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse.
- Nel giudizio amministrativo, la mancata contestazione da parte del ricorrente dell’avvenuto adempimento dedotto dall’Amministrazione e documentato in giudizio può fondare, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., la prova dell’esecuzione del titolo esecutivo.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità per una questione rilevata d’ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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