Sentenza n. 5200/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 8518 del 10 dicembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 8518 del 10 dicembre 2024, concernente l’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 8518 del 10 dicembre 2024, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la liquidazione del beneficio, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato da certificazione di cancelleria, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il giudicato formatosi sulla sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, stabilendo che, decorso inutilmente il termine assegnato e ricevuta comunicazione della perdurante inerzia, il commissario compia gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso del commissario, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche alle pronunce esecutive costituisce, nella fattispecie, presupposto per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il titolo esecutivo richiamato dal TAR prevedeva interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza dei presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del titolo giudiziale entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla comunicazione della perdurante inerzia da parte del ricorrente.
- Le spese della funzione commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate dal giudice, ove ne ricorrano concretamente i presupposti.
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