Sentenza n. 1431/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4615/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4615/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per il valore complessivo di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4615/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori e delle spese aventi titolo nella sentenza e degli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'entità definitiva del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base del titolo, della legge e degli eventuali pagamenti parziali; i conteggi della creditrice non sono quindi vincolanti oltre tali limiti. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura mediante istanza della creditrice, senza riconoscimento di compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, dichiarare l'inottemperanza e nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione imposto dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre quanto risulta dal titolo e dalla disciplina legale applicabile.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni processualcivilistiche applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Rileva per l'onere relativo al contributo unificato, da rifondere solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice deve verificare l'esistenza, l'efficacia e l'inottemperanza del titolo e può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine, nominando già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: l'obbligazione dell'amministrazione e la sua esatta estensione discendono dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; l'importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo esecutivo e i criteri legali riguardanti misura e decorrenza degli interessi.
- Prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente competente nella gestione della spesa connessa all'obbligazione da eseguire; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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