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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14505/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per molteplici censure: vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione dei reati (es. estorsione vs. reati di minore gravità), contestazione della sussistenza e del carattere soggettivo delle aggravanti (in particolare l'aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 cod. pen. e l'aggravante per più persone riunite), censure sulla qualificazione e rilevanza del contributo di taluni imputati (art. 114 cod. pen.), errori nella determinazione della recidiva e della sua operatività (art. 99 cod. pen.), doglianze sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 cod. pen.), nonché contestazioni di errori di calcolo e del divieto di "reformatio in peius" operato dalla Corte di appello (in particolare nel caso di SCHEPIS la doglianza relativa agli aumenti applicati ai reati satellite dopo una riforma favorevole sulla pena base). Alcuni ricorsi invocano anche vizi processuali e travisamento della prova, specialmente nelle posizioni di DE LUCA e altri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi proposti (MAZZITELLO, FIUMARA, ESPOSITO, FUSCO, RIZZO, DE LUCA) ritenendo le motivazioni di merito congrue o le doglianze inammissibili per mancata deduzione in sede di appello. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di SCHEPIS KEVIN limitatamente alla determinazione della pena: la sentenza impugnata è annullata nei confronti di SCHEPIS solo in punto di pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Sono state irrogate condanne per spese e sanzioni: le parti private che hanno proposto ricorsi inammissibili sono condannate al pagamento delle spese e ad una ammenda alla Cassa delle Ammende di €3.000,00; inoltre SCHEPIS e RIZZO, in ragione della soccombenza parziale, sono condannati a rimborsare le spese della parte civile, come liquidate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza la prova di un'associazione mafiosa: è sufficiente che violenza o minaccia evochino la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose e che il comportamento eserciti una coartazione sulle vittime riconducibile a tale modello; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per varie condotte collettive evocative.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha valutato le dichiarazioni e le circostanze per confermare la qualificazione in estorsione; le censure difensive sulla qualificazione sono state ritenute come ricostruzioni alternative non idonee a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che collega alcuni imputati all'evento rapina (uso dell'abitazione come base logistica, materiale di cambio, spostamenti del veicolo), respingendo l'alternativa difensiva.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha sottolineato che la semplice incensuratezza non impone la concessione automatica delle attenuanti e che il giudice di merito deve motivare l'eventuale esclusione; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta non manifestamente illogica.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano indicato gli elementi rilevanti e che la dosimetria in concreto era adeguatamente motivata, salvo l'errore specifico rilevato per SCHEPIS in relazione alla reformatio in peius.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la configurazione e l'operatività della recidiva richiedono specifica motivazione. La Corte ha ritenuto, per i casi esaminati, che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente a giustificare la recidiva laddove contestata.

  • art. 114 cod. pen.

    Criterio di partecipazione e contributo causale: la Corte ha valutato che il contributo di taluni imputati non fosse trascurabile e ha respinto le doglianze che tendevano a ridurne l'efficacia causale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Potere della Corte di Cassazione di condannare alle spese e di disporre ammende: applicato per condannare i ricorrenti che hanno proposto atti inammissibili e per fissare l'ammenda di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • divieto di reformatio in peius (giurisprudenza della Cassazione)

    Principio secondo cui il giudice d'appello non può peggiorare il trattamento sanzionatorio in relazione a reati satellite dopo aver riformato in senso favorevole la pena base: qui applicato per accogliere il motivo di SCHEPIS relativo agli aumenti applicati ai reati satellite e determinare l'annullamento limitato alla pena e il rinvio.

Massime di principio

  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di un'accertata associazione mafiosa: è sufficiente che le condotte e le modalità produttive evochino nei soggetti passivi la intimidazione tipica delle mafie.
  • La Corte di legittimità limita il controllo di merito: in presenza di una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi) il riesame dei fatti in cassazione è assai ristretto, salvo specifiche carenze motivazionali introdotte in appello.
  • La recidiva e la recidiva reiterata richiedono una motivazione espressa e puntuale: il giudice di merito deve indicare le ragioni per cui i precedenti e il comportamento attuale giustificano l'aumento; le deduzioni sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili se avrebbero richiesto valutazioni di merito.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce all'appello di peggiorare il trattamento sanzionatorio complessivo per effetto di ricalcoli o aumenti sui reati satellite quando la pena base è stata riformata in senso favorevole: errori di questo tipo sono censurabili in cassazione e possono determinare annullamento e rinvio per rideterminazione della pena.
  • Le censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti non soddisfano il requisito di impugnabilità in cassazione: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito e proporre errori di diritto o specifiche contraddizioni manifeste.
  • La proposizione di ricorso manifestamente infondato o di questioni non sollevate in appello può comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza e la tempestività delle deduzioni difensive prima di adire la Cassazione.

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