Sentenza n. 1423/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di sospensione Questore di -OMISSIS-, dell’invito alla vaccinazione e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente anche se non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, unitamente all'invito alla vaccinazione e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assistente capo coordinatore di pubblica sicurezza, ha impugnato la sospensione dal servizio disposta il 13 gennaio 2022 per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, eccesso e sviamento di potere e carenza, apparenza o insufficienza della motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avesse considerato le sue condizioni di salute, non menzionate nel provvedimento. Ha allegato documentazione medica diretta a dimostrare la pericolosità della vaccinazione e, quindi, l'esistenza di una causa di esenzione dall'obbligo vaccinale. In giudizio ha prodotto un certificato di esenzione datato 3 febbraio 2022 e valido fino al 21 febbraio 2022. Una dichiarazione di rinuncia al ricorso è stata trasmessa al Tribunale con firma non autenticata e mediante posta.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso di poter considerare la dichiarazione di rinuncia, perché priva di autenticazione della firma e irritualmente trasmessa per posta. Nel merito ha respinto l'unico motivo. Il certificato sanitario di esenzione è stato rilasciato il 3 febbraio 2022, dunque dopo l'adozione del provvedimento di sospensione del 13 gennaio 2022. Per tale ragione esso non può incidere sulla legittimità originaria della sospensione né determinarne l'annullamento. Il certificato può rilevare soltanto con riferimento al periodo della sua validità, dal 3 al 21 febbraio 2022, e quindi sulle tempistiche dell'obbligo vaccinale, non sulla validità del provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate, considerato che l'Amministrazione si è costituita con atto di pura forma.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Una certificazione sanitaria di esenzione dall'obbligo vaccinale rilasciata dopo l'adozione del provvedimento di sospensione non incide, in via retrospettiva, sulla legittimità originaria del provvedimento e non ne giustifica l'annullamento.
- La certificazione di esenzione successiva al provvedimento può rilevare soltanto per il periodo della propria validità, ai fini della determinazione delle tempistiche di applicazione dell'obbligo vaccinale, senza travolgere la sospensione già adottata.
- La rinuncia al ricorso non può essere presa in considerazione se la relativa dichiarazione è priva di autenticazione della firma ed è trasmessa al giudice in modo irrituale.
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