Cassazione Penale, Ordinanza n. 18340/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e non si misurava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina del 14/07/2025, relativa a più episodi contestati ai capi 41, 44 e 46 dell'imputazione. La contestazione riguardava la cessione in più occasioni di dosi di sostanze stupefacenti/droganti, in particolare crack e Spice, nell'ambito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso risultava fondato su un solo motivo, rivolto a criticare la conferma di responsabilità, ma senza confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza di appello: in particolare, non venivano effettivamente confutate le dinamiche degli incontri tra l'imputato e il soggetto indicato come acquirente, né le intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito, dalle quali emergeva che il ricorrente fosse un fornitore. La censura è stata ritenuta meramente tautologica e generica, quindi inammissibile per aspecificità estrinseca.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice richiamata per la cessione in più occasioni di dosi di sostanze stupefacenti/droganti; il testo segnala la contestazione della fattispecie ai capi di imputazione indicati.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo si risolve in una critica generica o tautologica alla decisione impugnata, senza specifiche censure contro gli argomenti decisivi della motivazione di appello.
- Sussiste aspecificità estrinseca del motivo quando il ricorrente non si confronta con le concrete ragioni poste a base della decisione, come la valutazione delle dinamiche fattuali e degli elementi di prova richiamati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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