Cassazione Penale, Sentenza n. 45633/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su quattro motivi principali: 1) vizio di qualificazione del fatto per aver contestato il primo comma dell'art. 223 l. fall. anziché le ipotesi del secondo comma (n.1 o n.2), con conseguente errore di motivazione; 2) vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine all'esistenza del dolo, alla consapevolezza della distrazione dei beni/crediti e alla valutazione degli atti societari (contratto di affitto, sue modifiche e transazione); 3) mancata prova che i beni strumentali fossero rimasti nella disponibilità dell'affittuaria (C.A.M.E.) e rilevanza della dichiarazione di reimmissione nel possesso da parte di Petra; 4) doglianza sul riconoscimento del danno alla parte civile. Inoltre, impugnazione separata dell'ordinanza di inammissibilità (20/02/2023) per presunta assenza di sottoscrizione digitale del ricorso e della procura, con dedotta errata applicazione delle norme sul deposito telematico (legge n.176/2020 e connessi commi).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello (20/02/2023), ritenendola illegittima perché dagli atti risultava la presenza del ricorso sottoscritto digitalmente (con file e report di firma) e la procura speciale non rientra tra i documenti la cui mancata firma digitale comporta inammissibilità. Sul merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello del 23/06/2022: ha confermato la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche per la rinuncia al credito e la mancata riscossione dei canoni come forma di depauperamento patrimoniale), ha ritenuto congrua la motivazione circa la conoscenza dei fatti pregiudizievoli da parte dell'imputato in ragione della sua duplice veste (consigliere di Petra anche se senza deleghe e presidente/soggetto stipulante per C.A.M.E.), ha dichiarato inammissibile il motivo relativo ai beni strumentali per ragioni processuali e di genericità, e ha respinto la censura sul danno alla parte civile. Condanna alle spese processuali per il ricorrente.
Norme richiamate
art. 223, legge fallimentare (l. fall.)
Distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 e artt. collegati) e bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2: la prima riguarda atti di distrazione o dissipazione idonei a creare pericolo per i creditori (anche se non causano direttamente il fallimento), mentre la seconda richiede un nesso eziologico con il fallimento; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di bancarotta patrimoniale.
art. 216, primo comma, legge fallimentare
La mancata riscossione di un credito e la rinuncia a un credito possono integrare la fattispecie di depauperamento patrimoniale e, quindi, la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 2634 cod. civ.
Riferito nel motivo difensivo come possibile illecito civile (abuso/infedeltà) da cui dovrebbe emergere il nesso causale con il dissesto; la Corte ricorda che per la bancarotta patrimoniale non è necessario dimostrare che il fatto illecito abbia direttamente causato il fallimento.
decreto-legge 28/10/2020, n.137 convertito in legge 18/12/2020, n.176 (art. 23, comma 8; art. 24, commi 6-bis, 6-sexies, 6-septies)
Norme sul deposito telematico e sulla possibilità di requisitoria scritta: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di inammissibilità fondata sulla presunta assenza di firma digitale fosse illegittima poiché dagli atti risultava la firma digitale del ricorso; inoltre la procura speciale non è fra gli atti la cui mancata firma digitale comporta automatica inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che rende impugnabile l'ordinanza di inammissibilità; la Corte l'ha applicata nel dichiarare annullabile l'ordinanza della Corte d'appello.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiama i limiti di impugnazione e la forma dei motivi; utilizzata dalla Corte per delimitare l'esame dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- La mancata riscossione di crediti e la rinuncia a pretese creditorie possono costituire depauperamento del patrimonio sociale e integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale: non solo beni materiali ma anche ragioni di credito rientrano nell'attivo societario.
- L'amministratore senza deleghe può essere ritenuto responsabile se emerge la conoscenza di fatti pregiudizievoli o "segnali di allarme" inequivocabili e l'accettazione del rischio o la volontà di non porvi rimedio; la duplice veste dell'agente (coinvolgimento in entrambe le società) è indice rilevante di consapevolezza.
- Occorre distinguere nettamente tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (reato di pericolo rispetto al patrimonio) e le fattispecie che richiedono il nesso causale diretto con il fallimento: la qualificazione rileva sull'onere probatorio richiesto.
- In sede di impugnazioni telematiche, la cancellazione per presunta mancanza di firma digitale può essere annullata se dagli atti risultano elementi tecnici (report di firma, file depositati) che dimostrano l'avvenuta sottoscrizione; la procura speciale non è sempre necessaria ai fini della validità del deposito telematico quando il difensore sia già costituito.
- Le eccezioni processuali tardive o generiche (es. mancanza di prova che beni siano rimasti nella disponibilità dell'affittuaria) possono essere dichiarate inammissibili se non proposte tempestivamente o articolarmente nell'appello.
- La responsabilità per atti di distrazione può emergere anche quando il trasferimento formale o la riammissione nel possesso non risultano chiaramente documentati: l'assenza di prova del ritorno dei beni può aggravare la posizione dell'agente.
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