Cassazione Penale, Sentenza n. 2465/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena già concessa al ricorrente con due sentenze (Tribunale di Bari 03/10/2008 e 30/01/2008). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 168 c.p., sostenendo che non ricorressero i presupposti per la revoca rispetto alla condanna pronunciata dal G.U.P. di Bari il 10/05/2010, e che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente i commi 1 e 2 dell'art. 168 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale di Bari ha correttamente applicato il principio per cui la revoca di diritto della sospensione condizionale (art. 168, comma 1, n.2 c.p.) opera quando la nuova condanna per delitto anteriormente commesso diventa irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio e prima della scadenza dei relativi termini. La condanna del G.U.P. del 10/05/2010, divenuta irrevocabile il 07/06/2012, è stata ritenuta idonea a fondare la revoca rispetto alle sospensioni concesse con sentenze irrevocabili il 24/05/2011 e il 25/02/2009. E' stato inoltre ribadito che la revoca di diritto puo' essere dichiarata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e che il provvedimento ha natura dichiarativa. Per legge il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: [...] 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163
La revoca di diritto si verifica quando la successiva condanna per reato anteriormente commesso diventa irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; l'anteriorità del reato va valutata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non alla data di commissione del reato
art. 163 cod. pen.
Rilevato quale criterio di limite per il cumulo delle pene; la revoca opera se la pena cumulata supera i limiti stabiliti da questa norma
art. 164 cod. pen.
Richiamato il comma ultimo come eccezione prevista dallo stesso art. 168; eventualmente rilevante per cause ostative alla concessione del beneficio
art. 674 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di rilevare e pronunciarsi su effetti di diritto sostanziale connessi alla sospensione condizionale anche successivamente, confermando la possibilita' di intervento d'ufficio nel caso di revoca di diritto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a seguito di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La revoca di diritto della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2 c.p. si verifica quando la condanna successiva per reato anteriormente commesso diventa irrevocabile dopo la sentenza che ha concesso la sospensione; pertanto l'anteriorità va misurata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione
- Se la condanna successiva, pur riferendosi a reati commessi anteriormente, diventa definitiva dopo la concessione del beneficio, essa può rendere operativa la revoca di diritto se la pena cumulata supera i limiti dell'art. 163 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione può rilevare d'ufficio e dichiarare la revoca di diritto della sospensione condizionale, dato il carattere 'ope legis' degli effetti sostanziali posti a fondamento della revoca
- Non e' ammissibile l'uso dell'incidente di esecuzione per sovvertire una sospensione condizionale legittimamente concessa salvo che emerga documentazione antecedente alla decisione di merito che dimostri cause ostative alla concessione ai sensi dell'art. 164 c.p.; se tali cause erano documentalmente note al giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione non puo' revocare per tale motivo
- In casi analoghi va sempre verificato il confronto temporale tra le date di irrevocabilità delle sentenze: la data di commissione del reato non è il parametro decisivo ai fini della revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n.2
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