Sentenza del 27/03/2019 n. 8532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1998-2001, contestando duplicazioni di calcolo, l'attribuzione a suo carico di immobili appartenenti a terzi e l'errata determinazione dell'imposta. In Cassazione ha inoltre contestato la legittimazione del dirigente comunale a proporre appello, la validità della procura e la valutazione delle visure catastali e degli atti notarili, nonché l'applicazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valido il potere del dirigente comunale di rappresentare l'ente nei giudizi tributari senza necessità di autorizzazione della Giunta, ha escluso la legittimazione del concessionario quale titolare del credito tributario e ha dichiarato inammissibili le censure sulla valutazione dei documenti, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito. La sentenza regionale, che aveva confermato la debenza dell'ICI per gli immobili non dichiarati e per la maggiore rendita catastale, è quindi rimasta ferma. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 5.600 euro oltre accessori e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3
L'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente tale ufficio.
Il dirigente dell'ufficio tributi è legittimato a rappresentare il Comune nei giudizi tributari, compreso il grado d'appello, senza necessità di una specifica autorizzazione della Giunta, salvo diversa previsione statutaria.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. b)
La disciplina dei tributi locali e della relativa gestione non trasferisce al concessionario la titolarità del credito tributario, che resta in capo all'ente locale.
D.Lgs. n. 267 del 2000
Il Sindaco rappresenta istituzionalmente il Comune, ma lo statuto può attribuire ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di promuovere o resistere alle liti.
Art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione può concorrere a fondare la decisione quando una parte non contesta specificamente i fatti e i documenti allegati dall'altra; tuttavia, la sentenza resta comunque valida se è sorretta autonomamente da un'adeguata valutazione documentale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In Cassazione è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la semplice richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa interpretazione di atti notarili e visure catastali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari locali, il dirigente dell'ufficio tributi può normalmente rappresentare validamente il Comune, se lo statuto o i regolamenti dell'ente gli attribuiscono tale potere; non è automaticamente necessaria un'autorizzazione della Giunta.
- Il concessionario della riscossione svolge un ruolo operativo e non diventa titolare del credito tributario: la legittimazione processuale principale resta dell'ente impositore.
- Le visure catastali costituiscono elementi probatori rilevanti, ma possono essere contestate mediante documenti idonei, come atti notarili e registri immobiliari; la loro valutazione spetta però al giudice di merito.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove: occorre indicare un preciso vizio giuridico o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando una sentenza è fondata su più motivazioni autonome, è necessario contestarle tutte in modo efficace; se una ragione resta valida, il ricorso può risultare comunque inammissibile o infondato.
- La contestazione degli avvisi tributari deve essere specifica e documentata, indicando per ciascun immobile, annualità e voce di calcolo l'errore dedotto; la riproposizione generica delle difese può non essere sufficiente.
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