Cassazione Civile, Ordinanza n. 04201/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto in due periodi distinti, per i quali la Corte d'appello aveva riconosciuto solo in parte le spettanze del lavoratore, condannando l'associazione al pagamento di euro 6.598,89 oltre accessori. Il lavoratore aveva inoltre chiesto di accertare la responsabilità personale del presidente dell'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c. e la responsabilità di due comuni, ma tali domande erano state respinte per difetto di prova dell'assunzione da parte del presidente e per insussistenza degli ulteriori presupposti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116, 245, 339, 437 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita decisione fondata su prova testimoniale incompleta; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi al registro presenze e alla mancata comunicazione di cessazione del rapporto; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla posizione del presidente dell'associazione; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del Comune di Paternò, nonostante la rinuncia alla domanda; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione asseritamente diseguale delle spese tra le parti. Nella memoria il difensore ha rinunciato ai primi, secondi e quinti motivi, ritenendo sopravvenuto il difetto di interesse e riconoscendo i limiti del sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto efficace la rinuncia, effettuata dal difensore nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ai motivi primo, secondo e quinto, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma a sollecitare una nuova valutazione di elementi probatori, estranea al perimetro dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché privo dell'indicazione e localizzazione degli atti processuali su cui si fondava, con violazione degli oneri di specificità e autosufficienza di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle parti costituite; nulla è stato disposto verso i comuni rimasti intimati.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
richiamato come base della domanda di responsabilità personale del presidente dell'associazione, respinta per difetto di prova dell'assunzione del lavoratore da parte del medesimo
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato per asserita decisione fondata su prova incompleta
art. 116 c.p.c.
dedotto come violato per asserita errata valutazione della prova
art. 245 c.p.c.
dedotto come violato nel contesto della censura sulla prova testimoniale
art. 339 c.p.c.
dedotto come violato nel contesto della censura sulla prova testimoniale
art. 437 c.p.c.
dedotto come violato nel contesto della prova in appello del rito lavoro
art. 2697 c.c.
dedotto come violato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove
art. 91 c.p.c.
richiamato per le censure sulla condanna e liquidazione delle spese di lite
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato quale sede del deposito della memoria con rinuncia ai motivi
art. 390 c.p.c.
richiamato per precisare che la rinuncia del difensore ai motivi non segue necessariamente la disciplina formale della rinuncia al ricorso
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti su cui si fonda il ricorso
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti su cui il ricorso si fonda
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la rinuncia ai singoli motivi effettuata dal difensore nella memoria può essere efficace anche senza sottoscrizione della parte o mandato specifico, quando si traduca in una scelta tecnica sull'opportunità dell'impugnazione e non in una disposizione del diritto sostanziale.
- La rinuncia ai motivi di ricorso determina sopravvenuta carenza di interesse e rende inammissibili le censure rinunciate.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, e non la mera contestazione della valutazione delle prove o degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, le censure fondate su documenti o atti processuali devono rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione previsti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La regolazione delle spese di lite può essere censurata nei limiti della violazione di legge o dell'omessa motivazione nei casi consentiti, ma non mediante una mera critica di equità o opportunità della liquidazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →