Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 518/25 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza n. 518/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, non aveva provveduto a dare esecuzione al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un valore complessivo di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero alle spese di giudizio. Il Ministero, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento o fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti dell'ottemperanza: titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il giudice ha ritenuto che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettasse all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il direttore generale competente del Ministero, incaricato di provvedere entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo la prova del fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza fornita dalla ricorrente, incombeva sull'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico per gli anni scolastici indicati.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disposizione è stata applicata analogicamente per escludere il compenso del commissario ad acta appartenente alla stessa Amministrazione, in quanto attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova della notificazione e del passaggio in giudicato del titolo esecutivo, del decorso del termine applicabile e dell'inadempimento dell'Amministrazione integra il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione forzata del giudicato.
  • Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligo di esecuzione, compreso l'eventuale adempimento; la mancata costituzione o la mancata allegazione dell'adempimento impedisce di superare la domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decisioni adottate ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.