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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 2711 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Dichiarazioni indiziarie rese da soggetti terzi raccolte in sede extraprocessuale - Loro ontologica differenza rispetto alla prova testimoniale - Consegue - Utilizzabilità dei documenti contenenti le suddette dichiarazioni nel processo tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l’utilizzabilità nel processo tributario dei documenti contenenti dichiarazioni indiziarie rese da soggetti terzi fuori dal processo. Tali documenti non valgono come prova testimoniale in senso tecnico, ma possono essere valutati dal giudice quali elementi indiziari, insieme agli altri dati acquisiti, secondo il prudente apprezzamento. La contestazione del contribuente è quindi stata respinta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava se le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale e raccolte in documenti potessero essere utilizzate nel processo tributario. Il ricorrente ne contestava l’uso, presumibilmente ritenendole assimilabili a una prova testimoniale non ammessa o non assunta secondo le forme previste. La decisione distingue però ontologicamente tali dichiarazioni dalla testimonianza: le prime costituiscono elementi documentali di natura indiziaria, mentre la prova testimoniale è una prova orale soggetta a una disciplina processuale rigorosa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte fuori dal processo possono essere prodotte e valutate come documenti contenenti elementi indiziari.
  • La loro utilizzabilità non implica che siano equiparate alla prova testimoniale: la testimonianza è una prova orale assunta secondo specifiche garanzie e formalità, mentre le dichiarazioni extraprocessuali hanno valore indiziario.
  • L’assenza della forma testimoniale non comporta automaticamente l’inutilizzabilità del documento; il giudice deve valutarne attendibilità, coerenza e convergenza con gli altri elementi di causa.
  • Una dichiarazione extraprocessuale, considerata isolatamente, normalmente non è decisiva come una prova piena, ma può contribuire alla ricostruzione dei fatti quando sia corroborata da ulteriori elementi.
  • In casi analoghi, la contestazione dovrebbe concentrarsi non soltanto sulla modalità di acquisizione della dichiarazione, ma anche sulla sua attendibilità concreta, sulla provenienza, sulla specificità del contenuto e sulla presenza o meno di riscontri.

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