Sentenza del 26/05/2017 n. 3761 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notifica - Irreperibilità - Modalità - Termini - Evoluzione normativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che, in caso di irreperibilità, non fossero state rispettate le modalità di legge e i termini applicabili. La questione riguardava in particolare l’evoluzione normativa della notificazione degli atti fiscali e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007.
La decisione
La notifica è stata ritenuta regolare secondo la disciplina previgente, applicabile ai rapporti già costituiti in ossequio al principio di irretroattività. Accertata l’irreperibilità del contribuente all’ultimo indirizzo conosciuto in Italia, era sufficiente predisporre gli atti necessari per il deposito presso la casa comunale e per la pubblicazione dell’avviso di deposito per otto giorni. È stato inoltre precisato che le modifiche dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 si applicano alle dichiarazioni presentate dal 2005, mentre per quelle presentate entro il 31 dicembre 2001 la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina i termini di notificazione delle cartelle di pagamento. Le modifiche sono applicabili alle dichiarazioni presentate dal 2005; per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 opera il regime transitorio del termine del quinto anno successivo.
Sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007
Ha censurato la disciplina previgente della notificazione in caso di irreperibilità, ma i suoi effetti non incidono sui rapporti già costituiti anteriormente, in applicazione del principio di irretroattività.
Principio di irretroattività
Le nuove regole sulla notificazione non si applicano retroattivamente ai rapporti già perfezionati secondo la disciplina precedente.
Massime di principio
- Per valutare la validità della notifica di una cartella occorre individuare la disciplina vigente al momento della notificazione e verificare l’eventuale regime transitorio.
- In caso di irreperibilità del contribuente all’ultimo indirizzo conosciuto in Italia, la notifica può considerarsi perfezionata secondo la disciplina applicabile se sono stati eseguiti correttamente il deposito presso la casa comunale e la pubblicazione dell’avviso per il periodo previsto.
- La dichiarazione costituzionale di illegittimità di una norma non determina automaticamente la riapertura o l’invalidità dei rapporti già definiti secondo la disciplina precedente, soprattutto quando operano irretroattività e situazioni giuridiche consolidate.
- I termini di notifica della cartella devono essere calcolati considerando la data di presentazione della dichiarazione e le specifiche regole transitorie applicabili.
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