Ordinanza n. 221/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali n° 381 del 4/9/2025, pubblicata sul BURP n° 145 del 4/12/2025, avente ad oggetto IDVIA0795 - D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto Realizzazione dell'impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara e delle condotte di adduzione dell'acqua potabilizzata e di scarico della salamoia proposto da Acquedotto Pugliese S.p.A.; 2) della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria del 10/1/2025, richiamata nel provvedimento impugnato; 3) di tutti i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 27/9/2024, 30/10/2024, 3/12/2024 e 19/12/2024, richiamati nel provvedimento impugnato; 4) della Determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale n° 10 del 17/1/2025 del Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia, richiamata nel provvedimento impugnato; 5) della Delibera di Giunta Regionale n° 141/2025 del 20/2/2025, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica in deroga, richiamata nel provvedimento impugnato; 6) della Deliberazione AIP n° 27 del 28/3/2025 (e rettifica n° 33 del 15/4/2025) di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, richiamata nel provvedimento impugnato; 7) della Determinazione Dirigenziale n° 515 del 3/11/2025 di verifica di ottemperanza, richiamata nel provvedimento impugnato; 8) nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, inclusi i verbali della Conferenza di Servizi, ancorché non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla realizzazione di un impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara, con condotte di adduzione e scarico della salamoia, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato il PAUR regionale e gli atti presupposti, tra cui la conclusione della Conferenza di servizi, la VIA, l'autorizzazione paesaggistica in deroga, l'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e la verifica di ottemperanza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le eccezioni processuali formulate dalle parti; precisa soltanto che tali profili di rito saranno esaminati nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti gli elementi del prospettato danno grave e irreparabile. Nella comparazione degli interessi contrapposti, il Collegio ha attribuito prevalenza agli effetti negativi che l'interruzione o la mancata prosecuzione dell'opera potrebbe determinare sulle esigenze di approvvigionamento idrico dell'area interessata, soprattutto in previsione della stagione estiva. Le questioni processuali sono state riservate alla fase di merito. Il ricorso è stato convertito dal rito ordinario al rito accelerato previsto per le controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, ai sensi dell'art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
La disposizione è stata applicata per convertire il rito ordinario in rito accelerato, trattandosi di una controversia relativa ad atti inerenti a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la ravvisabilità di un danno grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito la domanda di sospensione deve essere respinta.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, la sospensione di un'opera destinata a soddisfare esigenze essenziali di approvvigionamento idrico può essere negata quando gli effetti negativi dell'interruzione risultino prevalenti rispetto al pregiudizio dedotto dal ricorrente.
- Le controversie aventi a oggetto atti inerenti a procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR sono soggette alla conversione dal rito ordinario al rito accelerato previsto dall'art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022.
Come è indicizzato
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