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Sentenza

Sentenza n. 5416/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1265 del 2 ottobre 2023;

Giustizia amministrativa202505544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n. 1265 del 2 ottobre 2023, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera considerando per intero il servizio pre-ruolo e condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 1.008,03, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1265 del 2 ottobre 2023, lamentando il mancato adempimento del Ministero. Il titolo aveva riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo presso scuole statali per l’intero, previa disapplicazione del meccanismo di calcolo previsto dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. 297/1994, e aveva condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento di euro 1.008,03 per il periodo 1° gennaio-30 novembre 2019, oltre accessori di legge dal 25 gennaio 2022 al soddisfo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di compiere gli atti necessari all’esecuzione integrale del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, essendo provato il passaggio in giudicato della sentenza e decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega, incaricato di intervenire se il termine decorre inutilmente e dopo la comunicazione della perdurante inottemperanza da parte della ricorrente; l’attività commissariale dovrà essere svolta entro i successivi sessanta giorni. L’eventuale compenso del commissario, se dovuto, è posto a carico del Ministero e quantificato in euro 600,00, comprensivi di oneri e spese. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il giudice considera necessario, ai fini dell’attivazione dell’ottemperanza contro l’amministrazione, che sia trascorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando risulta il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricato di intervenire in caso di persistente inottemperanza.
  • Il compenso del commissario ad acta, quando dovuto, può essere posto a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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