Cassazione Penale, Sentenza n. 34053/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Basile impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati connessi al traffico di stupefacenti. Laccusa lo indica come "stabile acquirente allingrosso" di cocaina per l'associazione capeggiata dai fratelli Coppolino; le prove addotte consistono in intercettazioni ambientali e telefoniche, videoriprese dellandirivieni di clienti, sequestri di dosi a terzi e due acquisti attribuiti a Basile (100 g e presunti 250 g). Basile deduce: carenza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi per la partecipazione associativa (due acquisti non dimostrerebbero la stabile intraneita), incertezza sulla natura e quantita della sostanza nel secondo episodio, e mancata dimostrazione delle esigenze cautelari attuali posto che le condotte risalirebbero al 2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo alla qualificazione di Basile come parte integrante della societas sceleris. Pur confermando la correttezza della ricostruzione dellorganizzazione di sodali Coppolino, la Corte ha concluso che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la conclusione che i due acquisti e le altre emergenze investigative dimostrassero la volonta di Basile di inserirsi stabilmente nel progetto associativo. Pertanto la Corte ha annullato lordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine allart. 74 d.P.R. 309/1990 e per la nuova valutazione delle esigenze cautelari. Il motivo relativo alla qualificazione della sostanza ai fini dellart. 73 e stato ritenuto infondato e respinto; il motivo sulle esigenze cautelari e stato assorbito.
Norme richiamate
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
La Corte ricorda che la partecipazione quale "stabile acquirente" puo integrare il reato associativo solo se emergono elementi che dimostrino un rapporto durevole e non meramente sinallagmatico tra fornitore e acquirente; occorre specifica motivazione sulle modalita, durata, contenuto economico e rilevanza dellacquirente per il sodalizio
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Il Tribunale del riesame aveva correttamente inquadrato (con riferimento al capo relativo al primo acquisto) la qualifica della condotta ai sensi dellart. 73 comma 1; la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il doglianza per eventuale applicazione del comma 4 quando la natura della sostanza era ritenuta accertata per il primo episodio
Codice di procedura penale - art. 273
Articolo richiamato in relazione allonere di motivazione richiesto per lapplicazione di misure cautelari personali: la Corte esige particolare accuratezza motivazionale quando si assume lintraneita di un acquirente stabile, poiche si tratta di superare la naturale dimensione contrattuale dello scambio
Massime di principio
- La qualificazione di un acquirente come "stabile" membro di unassociazione di narcotrafficanti richiede piu di pochi acquisti: occorrono elementi che dimostrino continuita, programmabilita delle forniture, rilevanza economica per il sodalizio, partecipazione alla vita organizzativa o modalita di collaborazione che travalichino il rapporto contrattuale occasionale
- Intercettazioni e videoriprese che documentano incontri o andirivieni sono utili ma ambivalenti: vanno collegate ad altri elementi concreti (frequentazioni con i sodali, assistenza allo spaccio, ruoli logistici, pagamenti regolari) per comprovare lintraneita
- Se la natura o la quantita della sostanza non risultano adeguatamente accertate, il giudice deve motivare la qualificazione prevista dallart. 73 (distinguendo tra i commi applicabili) e non puo ricavarla da supposizioni
- Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento probatorio, fuga) devono essere valutate alla luce della attualita del pericolo: condotte risalenti e prolungate periodi di inattivita possono rendere meno pregnante la misura cautelare, salvo elementi di pericolosita residua
- In caso di contestata partecipazione associativa, il giudice deve fornire una motivazione puntuale e circostanziata che spieghi perche le condotte dellindagato superano la soglia del mero rapporto sinallagmatico e manifestano adesione al progetto criminoso
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