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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 4862 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 264/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso innanzi alla Commissione tributaria - Elementi essenziali - Procura alla lite regolarmente sottoscritta dal contribuente - Mancanza - Inammissibilità per nullità insanabile - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il ricorso è stato dichiarato inammissibile per nullità insanabile a causa della mancata sottoscrizione della procura alle liti da parte del contribuente; dunque il procedimento si è chiuso con l'inefficacia del ricorso e favore della resistente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorso era privo della procura alle liti regolarmente sottoscritta dal contribuente; la mancanza della sottoscrizione della procura comporta l'inesistenza del ricorso e configura una nullità insanabile, non suscettibile di regolarizzazione dopo la scadenza del termine per impugnare. Tale situazione si distingue dall'omessa certificazione di autografia, che è invece una irregolarità sanabile.

Norme richiamate

  • Regole processuali sul requisito della procura alle liti nel processo tributario

    la procura alla lite sottoscritta dal contribuente è un elemento essenziale del ricorso; la sua assenza determina l'inesistenza del ricorso e una nullità insanabile, non sanabile dopo la scadenza del termine di impugnazione.

  • Regola relativa alla certificazione di autografia

    l'omessa certificazione di autografia costituisce una mera irregolarità che può essere sanata (diversa dalla mancanza della sottoscrizione della procura, che è insanabile).

Massime di principio

  • La procura alle liti sottoscritta dal contribuente è requisito essenziale: senza di essa il ricorso è inesistente e inammissibile.
  • La mancanza della sottoscrizione della procura è una nullità insanabile se non regolarizzata entro il termine di impugnazione; non è possibile sanarla dopo la scadenza.
  • Occorre distinguere tra assenza della procura (insanabile) e omessa certificazione di autografia (irregolarità sanabile): i rimedi disponibili non sono gli stessi.
  • Prima di depositare un ricorso tributario verificare sempre che la procura sia regolarmente sottoscritta dal contribuente o che la rappresentanza sia documentalmente provata, per evitare perdita del diritto di azione.
  • Se la rappresentanza è svolta da un legale/procuratore, la procura deve comunque essere sottoscritta dal mandante; la sola firma dell'avvocato non supplisce all'assenza della sottoscrizione del contribuente.

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