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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23484 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La CTR aveva rigettato l'appello con formule generiche e tautologiche, limitandosi ad affermare che le argomentazioni della contribuente erano già state esaminate, che gli atti dell'Ufficio erano conformi alla legge e che le censure erano inconsistenti. Secondo la ricorrente, la sentenza non indicava le ragioni concrete del rigetto, le norme applicate, il contenuto delle perizie, le contestazioni esaminate né il percorso logico-giuridico seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione dell'Agenzia delle entrate relativa alla tardività del ricorso, rilevando che non era stata provata la notificazione della sentenza d'appello e che, applicando il termine lungo, il ricorso era stato notificato tempestivamente. Nel merito, ha accolto il motivo della società, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, priva dell'indicazione degli elementi di fatto, delle prove e del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49

    La disposizione concorre a individuare, nel processo tributario, il regime dei termini per proporre ricorso per cassazione.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c., nella versione anteriore alla modifica della L. n. 69 del 2009

    In assenza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione può essere proposto entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della decisione, tenendo conto della sospensione feriale dei termini.

  • L. n. 69 del 2009, art. 49 e art. 58, comma 5

    La Corte applica la disciplina previgente sul termine lungo, ritenendo non applicabile al giudizio la modifica normativa successiva in base alla disciplina transitoria.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, secondo la disciplina applicabile al giudizio.

  • Principio della scissione degli effetti della notificazione

    Per il notificante, il termine è rispettato quando l'atto viene consegnato per la notificazione entro la scadenza, indipendentemente dal momento successivo di perfezionamento per il destinatario.

Massime di principio

  • Una sentenza non può limitarsi a dichiarare che le censure sono infondate o che la decisione di primo grado è corretta: deve esporre le ragioni concrete, le prove valutate e il percorso logico-giuridico seguito.
  • Il richiamo generico a norme, perizie, documenti o giurisprudenza non è sufficiente se non vengono indicati con precisione il loro contenuto e la loro rilevanza nella decisione.
  • La motivazione deve avere un contenuto dinamico: non basta enunciare il risultato della valutazione, ma occorre spiegare come il giudice sia giunto a quel risultato partendo dai fatti e dalle prove.
  • In caso di motivazione meramente apparente o gravemente insufficiente, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa a un diverso collegio, senza decidere direttamente il merito della pretesa tributaria.
  • Chi eccepisce la tardività di un ricorso deve provare in modo documentale la data di notificazione della sentenza, normalmente mediante la produzione della relativa ricevuta o avviso di ricevimento.
  • La cassazione della sentenza per difetto di motivazione non implica necessariamente la vittoria definitiva sul tributo: comporta, di regola, un nuovo esame da parte del giudice di rinvio.

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