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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7635 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sostenendo che la Commissione tributaria provinciale di Bergamo fosse incompetente territorialmente. Secondo l'Agenzia, la precedente sentenza della CTP di Roma, che aveva dichiarato la propria incompetenza indicando Bergamo come giudice competente, non poteva vincolare il processo perché il giudizio non era stato riassunto nel termine semestrale previsto dalla legge, ma era stato instaurato un nuovo e autonomo giudizio. La contribuente ha proposto ricorso incidentale tardivo limitatamente alla compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata. Ha stabilito che la competenza territoriale spettava effettivamente alla CTP di Bergamo non per effetto vincolante della precedente sentenza della CTP di Roma, poiché quel processo si era estinto per mancata riassunzione, ma perché la cartella era stata emessa e notificata dall'agente della riscossione con sede a Bergamo. Per l'impugnazione della cartella, anche quando si contestano vizi del ruolo o della riscossione, è competente la commissione tributaria della sede dell'agente che ha emesso l'atto. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale della contribuente sulle spese: la compensazione era legittima, considerando l'esito complessivo della lite, la reciproca soccombenza e la disciplina dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1

    La competenza territoriale per l'impugnazione della cartella di pagamento spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione che ha emesso l'atto, anche se il ruolo è stato formato da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate situato altrove.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, commi 3 e 5

    La sentenza che dichiara l'incompetenza indica il giudice competente e, se il processo viene tempestivamente riassunto davanti a quest'ultimo, rende incontestabile la competenza così individuata. La semplice instaurazione di un nuovo giudizio non equivale a riassunzione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1, lettera d), e 3

    Ruolo e cartella di pagamento sono considerati, ai fini dell'impugnazione, come atti collegati e impugnabili congiuntamente; ciò evita il frazionamento della controversia davanti a giudici territorialmente diversi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    La disposizione concorre a configurare il rapporto tra ruolo e cartella come unitario ai fini dell'impugnazione e della determinazione del giudice territorialmente competente.

  • Art. 334 c.p.c.

    La parte contro cui è proposta un'impugnazione può proporre impugnazione incidentale tardiva, anche su un capo autonomo della sentenza, quando vi sia una situazione di reciproca soccombenza.

  • Art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, valutato dal giudice d'appello secondo l'esito complessivo della lite e non necessariamente separatamente per ciascun grado.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ai procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009

    Per i giudizi instaurati nel periodo considerato era possibile compensare le spese, anche in assenza di soccombenza reciproca, quando ricorrevano giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione. La Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento alla non imputabilità a Equitalia dei ritardi nella riscossione.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto, senza necessità di cassare la decisione.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella di pagamento, il foro territoriale va individuato, in linea generale, in base alla sede dell'agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella, anche se il ruolo è stato formato da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate situato in un'altra provincia.
  • Una pronuncia di incompetenza produce l'effetto di vincolare il giudice indicato come competente solo se il processo viene tempestivamente riassunto secondo le modalità previste dalla legge. L'avvio di una nuova causa non sostituisce la riassunzione e può comportare l'estinzione del processo originario.
  • L'eventuale errore nella motivazione non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se il dispositivo è corretto: la Cassazione può limitarsi a correggere la motivazione.
  • In caso di impugnazione principale e soccombenza reciproca, la parte intimata può proporre ricorso incidentale tardivo anche su un capo distinto, come quello relativo alle spese.
  • La compensazione delle spese deve essere valutata considerando l'esito complessivo della controversia e la disciplina temporale applicabile alla data di instaurazione del giudizio; le regole più restrittive introdotte successivamente non si applicano retroattivamente.

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