Cassazione Penale, Sentenza n. 31257/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per la mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione e/o per l'erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva specifica. Contestano che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato perché il reato in esame rivelasse una maggiore capacita' a delinquere, contestando quindi l'applicazione dell'aggravante della recidiva alla luce degli artt. 606 c.p.p. (lette c) ed e)) e dei criteri di valutazione della pericolosita' ex art. 133 c.p.
La decisione
Per Bracciaventi Armando il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. Per Morena Lucchese la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello in relazione al riconoscimento della recidiva: la sentenza e' stata annullata limitatamente a quel punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio sulla recidiva.
Norme richiamate
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9
Norma che disciplina il reato contestato (possesso di carta di credito di provenienza furtiva). Nel giudizio e' stata la fattispecie per la quale e' stata applicata la recidiva; la pronuncia non approfondisce il testo dell'articolo ma lo individua come norma sostanziale violata.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati: lett. e) per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita') e lett. c) per inosservanza o errata applicazione della legge penale. La Corte valuta il motivo come manifestamente infondato rispetto a Bracciaventi e fondato limitatamente a Lucchese.
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena e parametri per valutare la pericolosita' sociale e il nesso tra precedenti e reato attuale; la Corte ricorda che la valutazione della recidiva richiede esame concreto, ai sensi di questi criteri, del rapporto tra fatti attuali e precedenti.
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione sulla motivazione della recidiva (Sez. 6, n. 56972/2018; Sez. 3, n. 19170/2014; Sez. 3, n. 33299/2016)
La giurisprudenza richiede specifica e adeguata motivazione sia per riconoscere sia per escludere la recidiva: il giudice deve spiegare in concreto perche' la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto e abbia influito come fattore criminogeno per il reato in contestazione. Valutazioni generiche o il mero riferimento a un precedente o al 'coinvolgimento in indagini' sono insufficienti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica: non basta indicare l'esistenza di precedenti, va spiegato il nesso concreto tra precedenti e reato attuale e in che misura la precedente condotta indica una perdurante inclinazione al delitto.
- Il mero 'coinvolgimento in indagini' non costituisce di per sé indice di colpevolezza o di precedente penalmente rilevante; il giudice deve distinguere tra precedenti definitivi e fatti ancora indagatori o non accertati.
- La valutazione della recidiva e' esercizio discrezionale di merito: le decisioni di fatto della Corte d'appello sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della motivazione e del rispetto dei criteri legali; motivazioni adeguate rendono la valutazione non sindacabile.
- In presenza di più imputati la valutazione della recidiva va compiuta separatamente per ciascuno: la stessa motivazione puo' essere adeguata per un imputato e insufficiente per un altro, con esiti differenziati (annullamento parziale).
- Se la Cassazione annulla solo in relazione alla recidiva, il giudice di merito verra' chiamato a riesaminare esclusivamente quel profilo e non l'intera responsabilita' penale, salvo che emergano altri vizi.
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