Ordinanza n. 3294/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania quale articolazione territoriale del Ministero predetto, comunicato il 15 dicembre 2023, di attribuzione del punteggio della prova scritta per quesiti a risposta chiusa nel concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria, ai sensi dell’art. 1, commi 329 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché, per quanto di occorrenza, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, inclusi gli eventuali verbali di correzione e valutazione riguardanti la prova della parte ricorrente e l’eventuale provvedimento di designazione degli idonei alla prosecuzione della procedura selettiva nella parte in cui ne è escluso il candidato odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del punteggio della prova scritta a quesiti a risposta chiusa e conseguente esclusione dalla prosecuzione del concorso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il punteggio attribuitogli nella prova scritta del concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria, sostenendo che fossero state erroneamente considerate errate le risposte date ai quesiti n. 43 e n. 4. In sede cautelare il TAR aveva disposto la sua ammissione con riserva alla prova orale. Nel prosieguo, il Collegio ha rilevato che nessuna delle parti aveva chiarito se il ricorrente avesse superato la prova orale, quale fosse stata la successiva evoluzione della procedura e se fosse stata approvata la graduatoria definitiva, né quale posizione vi avesse eventualmente assunto il candidato. Tali elementi sono stati ritenuti necessari per verificare la permanenza dell'interesse a ricorrere. È stata inoltre prospettata, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L'Amministrazione ha altresì eccepito il mancato assolvimento della prova di resistenza, quale onere probatorio gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., incidendo sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né in rito né nel merito. Ha formalmente sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ha disposto nuovi incombenti istruttori. Le parti dovranno depositare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, memorie sulla questione; l'U.S.R. Campania dovrà inoltre depositare una relazione dettagliata sugli sviluppi del concorso, con particolare riguardo al superamento della prova orale, all'eventuale approvazione della graduatoria definitiva e alla posizione del ricorrente. Il Collegio ha richiamato la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Ogni decisione su rito, merito e spese è stata riservata. L'udienza pubblica è stata rinviata al 14 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione, assegnando un termine per il contraddittorio scritto.
art. 64, comma 4, c.p.a.
dal comportamento processuale, il giudice può trarre argomenti di prova
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato quale elemento probatorio.
art. 2697 c.c.
L'Amministrazione ha richiamato la norma per sostenere che la prova di resistenza grava sul ricorrente e incide sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali particolari e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, dopo l'ammissione cautelare con riserva a una fase successiva di una procedura concorsuale, non siano noti gli sviluppi della procedura e la posizione concretamente assunta dal candidato, il giudice può disporre incombenti istruttori per verificare la permanenza dell'interesse a ricorrere.
- La possibile sopravvenuta carenza di interesse, rilevata d'ufficio, deve essere previamente sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per controdedurre prima della decisione.
- La prova di resistenza nelle controversie concorsuali costituisce un onere probatorio rilevante ai fini della verifica dell'interesse concreto e attuale a ricorrere, non un mero adempimento formale.
- Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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