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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34763/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del diniego di iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. La società resistente aveva ottenuto in appello l'annullamento della decisione di primo grado, perché la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il diniego fosse stato comunicato oltre il termine previsto dalla disciplina applicabile e che, quindi, si fosse formato il silenzio-assenso con conseguente iscrizione automatica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla comunicazione/notificazione del diniego, sostenendo che il provvedimento era stato tempestivamente comunicato presso la residenza del legale rappresentante della società e che il giudice d'appello aveva errato nel considerare tardiva la comunicazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la questione dell'esito negativo della notifica presso il legale rappresentante non fosse stata devoluta in appello. La società intimata non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, in materia di anagrafe delle ONLUS, il rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 266 del 2003 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 consente la notificazione della comunicazione di accoglimento o diniego non solo presso il domicilio fiscale dell'ente, ma anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, secondo le regole dell'art. 145 c.p.c., purché tali dati risultino dalla comunicazione. Poiché il giudice di merito non si è attenuto a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    comma 1, comma 2, comma 3

    istituisce l'anagrafe unica delle ONLUS e prevede che le comunicazioni siano condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni; demanda a decreti ministeriali la disciplina del controllo e delle modalità attuative.

  • art. 3 D.M. 18 luglio 2003, n. 266

    stabilisce il procedimento di controllo, impone la notifica dell'esito entro termini perentori e prevede il silenzio-assenso/iscrizione automatica se l'amministrazione non comunica nei termini l'esito dell'istruttoria.

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il rinvio a questa norma comporta l'applicazione delle regole sulle notificazioni tributarie, con richiamo alle forme ordinarie di notificazione previste dal codice di procedura civile.

  • art. 145 c.p.c.

    la notificazione alle persone giuridiche può avvenire anche direttamente presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, in alternativa alla sede sociale, se i relativi dati sono indicati nell'atto.

  • art. 17 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel ricorso quale norma processuale tributaria, ma non decisivo ai fini della soluzione.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro di censura per violazione di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro di censura per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 58 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per individuare il domicilio fiscale della persona giuridica coincidente con la sede legale.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato solo per la modalità di trattazione da remoto della camera di consiglio.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

    richiamato solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    norma di conversione richiamata solo per il rito camerale da remoto.

  • L. 25 febbraio 2022, n. 15

    norma di conversione richiamata solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    richiamata per l'assetto organizzativo della nuova Corte di giustizia tributaria di secondo grado, quale giudice di rinvio.

Massime di principio

  • In tema di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, la comunicazione dell'esito del procedimento è soggetta ai termini e alle forme previste dal regolamento attuativo, e la mancata comunicazione tempestiva determina l'effetto legale dell'iscrizione automatica.
  • Il rinvio alle notificazioni ex art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 non esclude l'applicazione, per le persone giuridiche, delle forme alternative di notifica previste dall'art. 145 c.p.c. presso il legale rappresentante, se nell'atto sono indicati i relativi dati anagrafici o di reperibilità.
  • Quando il giudice di merito interpreta le norme sulla notifica in modo non conforme al rinvio normativo e alla disciplina generale delle persone giuridiche, la decisione è censurabile per violazione di legge in cassazione.
  • Se un motivo di ricorso è accolto perché risolve la controversia, gli ulteriori motivi che investono profili subordinati o dipendenti risultano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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