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Sentenza

Sentenza n. 1785/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Catanzaro di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione al rimborso di 3.935,49 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale ospitato in un centro di accoglienza, ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza e l’ingiunzione a rimborsare 3.935,49 euro, fondate sul reddito da lavoro percepito nel 2024, pari a 8.322,81 euro per 178 giorni, e sulla prosecuzione dell’attività lavorativa nel 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. 142/2015, dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 CEDU, sostenendo che il superamento dell’assegno sociale non fosse sufficiente senza una valutazione concreta del reddito netto, della stabilità del lavoro e dell’effettiva capacità di autosostentamento; ha inoltre rilevato che lo scostamento dalla soglia era modesto e il rapporto di lavoro non stabile. Con il secondo motivo ha contestato, in via derivata, la richiesta di rimborso e ha denunciato l’insufficiente motivazione sulle modalità di calcolo, il riferimento al pocket money che non avrebbe percepito e l’irragionevolezza dell’importo, idoneo a collocarlo sotto la soglia di povertà. Ha inoltre rappresentato che si era spontaneamente allontanato dal centro, dichiarando tuttavia persistente l’interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il superamento dell’assegno sociale non possa operare come automatismo: l’amministrazione deve accertare in concreto l’effettiva capacità di autosostentamento, considerando la situazione individuale, l’effettiva percezione e la stabilità o durata dei mezzi economici, nonché la proporzionalità della misura. Nel caso specifico la Prefettura aveva motivato essenzialmente sul superamento della soglia e aveva affermato la prosecuzione dell’attività nel 2025 senza riscontri documentali, senza valutare adeguatamente la durata e il titolo del rapporto di lavoro, la posizione individuale e la proporzionalità della revoca. Il secondo motivo è stato assorbito, sicché il TAR non ha deciso autonomamente le censure sul calcolo del rimborso, sul pocket money e sulla soglia di povertà. Spese compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 17, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE

    L’art. 17, paragrafi 2 e 3, sancisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire condizioni materiali di accoglienza che assicurino una sussistenza adeguata e tutelino la salute fisica e mentale dei richiedenti, subordinando tuttavia tali prestazioni alla condizione che l’interessato “non disponga di mezzi sufficienti a garantire una qualità della vita adeguata”.

    Le condizioni materiali di accoglienza spettano quando il richiedente non dispone di mezzi sufficienti per una qualità di vita adeguata; la disponibilità di risorse sufficienti può giustificare la contribuzione ai relativi costi, ma va accertata in concreto.

  • art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE

    Il paragrafo 5 dispone testualmente che: “Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità”.

    La revoca delle condizioni materiali di accoglienza richiede una decisione individualizzata, motivata e proporzionata, fondata sulla particolare situazione del richiedente.

  • art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015

    l’art. 14, comma 1, correla il diritto alle misure di accoglienza alla circostanza che il richiedente non disponga di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al sostentamento proprio e dei propri familiari; al comma 3 individua la soglia economica di riferimento, stabilendo che si valuta che il richiedente sia privo di mezzi sufficienti allorché non disponga di un reddito annuo di importo superiore a quello dell’assegno sociale;

    La soglia dell’assegno sociale costituisce un parametro economico di riferimento, ma non esaurisce la valutazione: il giudice richiede che la sufficienza dei mezzi sia verificata in rapporto alla concreta e reale capacità di autosostentamento.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    In altre parole si è rilevato che le amministrazioni, conformemente alla disciplina eurounitaria, che prevale ove difforme sul diritto nazionale, devono revocare le misure di accoglienza senza automatismi quali il superamento di un certo livello di reddito.

    La revoca per disponibilità di mezzi economici non può fondarsi automaticamente sul superamento di una soglia reddituale; occorre verificare l’effettiva e stabile capacità di autosostentamento secondo i criteri della direttiva.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015

    l’art. 23, comma 6, disciplina le ricadute patrimoniali della revoca, disponendo che nel caso di revoca per accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti, “il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”.

    L’obbligo di rimborso consegue alla revoca per accertata disponibilità di mezzi sufficienti; la valutazione della sufficienza deve rispettare i criteri di effettività, individualizzazione e proporzionalità che governano la revoca.

Massime di principio

  • La revoca delle misure materiali di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di risorse non può essere fondata sul solo superamento dell’importo dell’assegno sociale: tale soglia è un parametro di riferimento e l’amministrazione deve accertare una capacità di autosostentamento reale, effettiva e non meramente effimera.
  • La valutazione della sufficienza dei mezzi economici deve essere individualizzata e motivata, considerando la situazione concreta del richiedente, l’effettiva percezione delle risorse e la stabilità o durata del reddito e del rapporto di lavoro, nonché la proporzionalità della revoca.
  • L’affermazione che l’attività lavorativa prosegue nell’anno successivo non basta, da sola, a dimostrare la stabilità dei mezzi economici quando non è corroborata da riscontri documentali.
  • Poiché la valutazione concreta della disponibilità di mezzi sufficienti è presupposto della revoca, il conseguente obbligo di rimborso dei costi di accoglienza non può essere validamente imposto sulla base del solo superamento aritmetico della soglia reddituale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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