Ordinanza n. 83/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS- dell’11 novembre 2025 del Comune di Villabate, V Settore “Sviluppo del Territorio, Economico ed Igiene Ambientale”, recante “richiesta di PdC prot. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. provvedimento finale: diniego”; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione di motivi ostativi del 7 ottobre 2025, del Comune di Villabate, V Settore “Sviluppo del Territorio, Economico ed Igiene Ambientale”, recante “richiesta di PdC prot. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii._comunicazione motivi ostativi”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’accertamento “in fase d’istruttoria d’ufficio del 24.07.2025”, verosimilmente effettuato dal medesimo Servizio V del Comune di Villabate, in quanto richiamato nella predetta nota di comunicazione di motivi ostativi del 7 ottobre 2025, ad oggi non conosciuto; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’accertamento in merito alla volumetria complessiva esistente effettuato “durante il sopralluogo del 13.10.2022” verosimilmente operato dal medesimo Servizio V del Comune di Villabate, in quanto richiamato nella predetta nota di comunicazione di motivi ostativi del 7 ottobre 2025, ad oggi non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto; e per l’accertamento della formazione per silenzio ex art. 20, D.P.R. n. 380/01 del richiesto permesso di costruire relativo alla pratica prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi e fondato, tra l'altro, su accertamenti relativi alla volumetria complessiva esistente e assentibile
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a una richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 380/2001, nonché, ove occorra, la comunicazione dei motivi ostativi e gli accertamenti istruttori richiamati dall'amministrazione, contestando anche la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 380/2001. In sede cautelare hanno prospettato esigenze di tutela rispetto agli effetti del diniego. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti documentati ed espliciti da entrambe le parti sui criteri utilizzati per il calcolo della volumetria complessiva assentibile.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione del diniego né definire le questioni sulla legittimità dell'atto o sulla formazione del silenzio-assenso. Ha disposto, inoltre, gli incombenti istruttori indicati in motivazione, consistenti nell'acquisizione di chiarimenti documentati ed espliciti da entrambe le parti circa i criteri di calcolo della volumetria complessiva assentibile. L'udienza pubblica è stata fissata per il 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della richiesta di permesso di costruire.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Invocato dalle ricorrenti per sostenere la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire; la questione non è stata decisa in questa fase.
art. 55, comma 10 c.p.a.
Utilizzato per accordare tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, in luogo della sospensione dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- Quando la controversia dipende dal calcolo della volumetria complessiva assentibile, il giudice può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati ed espliciti da entrambe le parti sui criteri tecnici utilizzati, rinviando la valutazione della legittimità del diniego alla fase di merito.
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