Sentenza n. 1425/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - della graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione a titolo gratuito di n.2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente” pubblicata con atto dirigenziale del 21 febbraio 2025 del Comune di Aulla; - dell’atto del Dirigente del I settore del Comune di Aulla e datato 17 marzo 2025 con il quale viene riscontrata l’istanza in autotutela promossa dal ricorrente e comunicata la decisione della Commissione aggiudicatrice di sostanziale modifica del bando di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per l’assegnazione di due autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e successivo diniego dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ammesso alla selezione pubblica per titoli ed esami indetta dal Comune di Aulla, si collocava al terzo posto con 12,5 punti, a fronte dei 13,5 punti della seconda classificata. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 6 del bando per il mancato riconoscimento di un attestato comprovante la conoscenza della lingua inglese, che gli avrebbe consentito di conseguire un punto aggiuntivo, raggiungere la seconda classificata e prevalere su di essa in ragione della maggiore età anagrafica. Deduceva, inoltre, la violazione o falsa applicazione del regolamento comunale per le attività di noleggio con conducente, sostenendo che la lex specialis avrebbe dovuto attribuire un punto per ogni semestre di servizio prestato quale titolare di un’impresa operante nel settore. Chiedeva anche l’accertamento del diritto di accesso agli atti della procedura, già negato dal Comune. Il Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla seconda classificata, controinteressata, nonché per il carattere non speciale della procura. La domanda cautelare veniva rinunciata e la domanda di accesso era già stata definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR dichiara il ricorso inammissibile per incompletezza del contraddittorio. Ritiene che, nei giudizi di impugnazione di una graduatoria concorsuale, il concorrente meglio collocato rispetto al ricorrente sia controinteressato quando l’accoglimento del ricorso comporterebbe il suo peggioramento in graduatoria. Nel caso concreto, la seconda classificata avrebbe perso la propria posizione a favore del ricorrente in caso di accoglimento delle censure; pertanto, il ricorso doveva esserle notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Poiché l’atto introduttivo era stato notificato soltanto al Comune e non alla controinteressata, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le ulteriori questioni, comprese le censure sulla valutazione dei titoli, sulla lex specialis e sulla procura, sono assorbite. La domanda di accesso era già stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere con precedente ordinanza. Il ricorrente è condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 6 del bando di concorso
La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere l’obbligo di valutare l’attestato di conoscenza della lingua straniera; il TAR non esamina la censura nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Regolamento del Comune di Aulla per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti
Il ricorrente ne deduce la violazione o falsa applicazione, sostenendo che il bando avrebbe dovuto attribuire un punto per ogni semestre di servizio quale titolare di un’impresa di noleggio con conducente; la questione è assorbita.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato individuato nell’atto impugnato o facilmente individuabile.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L’omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, è controinteressato il concorrente collocato meglio del ricorrente la cui posizione sarebbe direttamente pregiudicata dall’accoglimento del ricorso.
- Quando l’accoglimento delle censure comporterebbe il sorpasso in graduatoria di un concorrente meglio classificato, il ricorso deve essere notificato anche a tale concorrente ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- La mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuato o facilmente individuabile nell’atto impugnato determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza necessità di esaminare le censure di merito.
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