Cassazione Penale, Sentenza n. 16526/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, condannata per il delitto di truffa alla pena di 8 mesi di reclusione e Euro 400 di multa, ha impugnato la decisione della Corte di Appello che le aveva negato la sospensione condizionale della pena. Il difensore ha censurato la motivazione del giudice d'appello che aveva fondato il giudizio prognostico negativo sull'esistenza di un precedente definito con sospensione del processo per messa alla prova. Tuttavia, dal certificato penale risultava che il presunto precedente era in realtà una sospensione del processo per irreperibilità, e non un provvedimento di messa alla prova suscettibile di incidere sul riconoscimento del beneficio. In Cassazione si è inoltre discusso di un rilievo del Pubblico Ministero che aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione del certificato penale da parte della difesa (principio di autosufficienza), mentre la difesa ha poi depositato memoria insistendo sulle doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che ha negato la sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per un nuovo esame esclusivamente su quel punto. Per il resto la decisione di condanna resta impregiudicata. La Corte ha rilevato che dal certificato penale in suo possesso risultava chiaramente che il precedente indicato dalla Corte di Appello non era una messa alla prova ma una sospensione per irreperibilità, per cui la motivazione utilizzata per negare il beneficio risultava erronea.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Riferito alla sospensione condizionale della pena; la questione dedotta riguardava la valutazione dei presupposti per concedere il beneficio e l'erronea esclusione basata su un precedente che in realtà non doveva essere valutato come tale
art. 164 cod. pen.
Norma collegata ai benefici di legge connessi alla sospensione condizionale; evocata nella censura per violazione di legge relativamente alla corretta applicazione delle norme sui benefici
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Norma procedurale che ha consentito la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG ha utilizzato tale potere per chiedere l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata allegazione, da parte della difesa, del certificato penale
Massime di principio
- La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena va effettuata sulla base di dati oggettivi e documenti ufficiali (es. certificato penale); un precedente non correttamente individuato non può essere usato per negare il beneficio
- La sospensione del processo per irreperibilità non equivale a un provvedimento di messa alla prova utilizzabile come precedente per precludere benefici: occorre distinguere la natura dei provvedimenti annotati nel casellario
- La difesa dovrebbe, per principio di autosufficienza, allegare i documenti decisivi (certificato penale, sentenze, provvedimenti) per sostenere le proprie doglianze; tuttavia, se tali documenti sono già presenti negli atti, il giudice di merito e la Cassazione devono prenderli in considerazione
- Il Pubblico Ministero può sollevare eccezioni di inammissibilità per mancata produzione documentale, ma la decisione sulla fondatezza sostanziale della doglianza resta di merito e può condurre a annullamento parziale e rinvio
- In caso di annullamento limitato a un punto (qui: la sospensione condizionale), la Corte di Cassazione rinvia ad altra Sezione per un nuovo esame sul punto specifico senza rimettere in discussione l'intera condanna
- Fattori personali rilevanti (es. età avanzata, assenza di reali precedenti) e la natura del danno economico devono essere attentamente valutati dal giudice nella prognosi per la concessione dei benefici
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