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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2383

Regolamento (UE) 2022/2383 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l’omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica Euro VI per consentire una più agevole omologazione dei veicoli pesanti alimentati a biodiesel puro (FAME B100) e alle relative miscele. A tal fine inserisce nel regolamento (UE) n. 582/2011 specifiche dedicate al B100, adegua i modelli di certificato e amplia l’elenco dei carburanti di riferimento e delle prove ammesse. La finalità è ridurre ripetizioni di test, semplificare la certificazione e garantire la conformità alle prescrizioni sulle emissioni anche con carburanti alternativi.

Modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 introducendo specifiche e procedure di omologazione per i veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro (FAME B100) e miscele di biodiesel.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti, alle autorità di omologazione e ai veicoli/motori pesanti rientranti nel sistema Euro VI disciplinato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e dal regolamento (UE) n. 582/2011. Incide in particolare sulle omologazioni dei motori e dei veicoli pesanti che funzionano con biodiesel puro (FAME B100) o con miscele di biocarburanti/biodiesel, nonché sulle relative prove di emissione, sul certificato di omologazione e sui carburanti di riferimento. È direttamente applicabile negli Stati membri e, secondo la clausola finale, è testo rilevante ai fini del SEE.

Omologazione dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro (FAME B100)

Il regolamento della Commissione del 6 dicembre 2022 modifica la disciplina tecnica Euro VI per i veicoli pesanti, intervenendo sul regolamento (UE) n. 582/2011. La modifica nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di consentire ai veicoli omologati nell’UE di funzionare con biodiesel puro e con miscele di biodiesel e combustibili fossili, riducendo al minimo le ripetizioni delle prove e semplificando la certificazione tecnica.

Ambito di applicazione e finalità

L’intervento riguarda l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori pesanti quanto alle emissioni, nell’ambito del sistema Euro VI disciplinato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e attuato dal regolamento (UE) n. 582/2011. Il regolamento incide sui carburanti di riferimento, sulle prove di emissione, sui documenti di omologazione e sulle specifiche tecniche del carburante biodiesel puro FAME B100. Si applica a fabbricanti e autorità di omologazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Motivi della modifica

Nei considerando la Commissione osserva che il FAME B100 non era incluso nell’elenco dei carburanti di riferimento dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011, pur essendo necessario effettuare prove di omologazione sia per il diesel B7 sia per il biodiesel puro B100. Per evitare duplicazioni di test e agevolare l’uso di biodiesel puro e miscele come FAME B20/B30, viene quindi introdotta una disciplina specifica per il B100, coerente con le norme internazionali ed europee richiamate.

Modifiche all’allegato I: uso di carburanti non conformi e omologazione B100

L’allegato I viene modificato in più punti. Al punto 1.1.2 viene precisato che, se il fabbricante autorizza l’uso di carburanti disponibili in commercio non conformi alla direttiva 98/70/CE o alle norme CEN indicate, inclusi il FAME B100 (CEN EN 14214:2012+A2:2019), il rispetto delle prescrizioni del punto 1.1.1 non è sufficiente da solo.

Viene inoltre inserito un nuovo punto 1.4, rubricato "Prescrizioni per l’omologazione B100". La regola centrale è che l’omologazione di una famiglia di B100, basata su un motore capostipite sottoposto a prova con FAME B100, si estende a tutti i membri della famiglia e a tutte le miscele di biocarburanti con tenore di FAME superiore al FAME B30 (norma CEN EN 16709), senza ulteriori prove. L’estensione a miscele con contenuto di FAME inferiore è possibile solo se le prescrizioni del regolamento restano rispettate anche per tali miscele e se il veicolo non subisce modifiche. In tal caso il fabbricante deve indicare nella scheda informativa le miscele con cui la famiglia di motori è in grado di funzionare. Se l’autorità di omologazione ritiene che la domanda non sia pienamente rappresentativa, può scegliere miscele diverse dal FAME B100 e richiedere prove con tali miscele.

Sempre nell’allegato I è introdotto il punto 3.2.1.7, che impone, per le omologazioni B100, la menzione "B100" dopo il simbolo nazionale nel marchio di omologazione.

Aggiornamento della documentazione di omologazione

Il regolamento aggiorna i modelli documentali richiamati dal regolamento (UE) n. 582/2011. Nell’appendice 4, parte 1, e nell’addendum all’appendice 5, la categoria di motore viene estesa per includere espressamente il B100 tra le alimentazioni possibili. Anche l’appendice 7 viene modificata in modo analogo.

Il punto 8 dell’appendice 6 viene sostituito per prevedere, tra gli allegati al certificato, il fascicolo di omologazione, il verbale di prova e l’addendum. Viene inoltre aggiunto un nuovo addendum al certificato di omologazione CE, molto dettagliato, che disciplina le informazioni supplementari da fornire quando si omologa un veicolo con motore già omologato montato.

Tale addendum richiede, tra l’altro:

  • dati identificativi del motore e del costruttore;
  • categoria di veicolo e categoria di motore;
  • eventuale tipologia di motore dual-fuel;
  • numero di omologazione del motore o della famiglia di motori;
  • numero di taratura del software ECU;
  • condizioni tecniche di installazione del motore su veicolo;
  • risultati e parametri relativi alle prove WHSC, WHTC, prova al minimo, prova dimostrativa PEMS e misurazione della potenza;
  • fattore di deterioramento, emissioni, consumi e valori di conformità.

Possibili richieste dell’autorità di omologazione

Nell’allegato II, al punto 4.4.2, viene aggiunta una frase specifica per le omologazioni B100: l’autorità di omologazione può chiedere di sottoporre il veicolo a prova con biodiesel con qualsiasi tenore di FAME. Ciò conferma un margine di verifica tecnica aggiuntiva da parte dell’autorità competente.

Nuove specifiche tecniche per il biodiesel puro nell’allegato IX

L’allegato IX viene integrato con una tabella dedicata al "biodiesel puro (B100) per motori ad accensione spontanea". La tabella fissa limiti minimi e massimi e relativi metodi di prova per le principali caratteristiche del carburante, tra cui:

  • tenore di FAME almeno pari al 96,5 % m/m;
  • densità a 15 °C tra 860 e 900 kg/m3;
  • viscosità a 40 °C tra 3,50 e 5,00 mm2/s;
  • punto di infiammabilità almeno 101 °C;
  • numero di cetano almeno 51,0;
  • corrosività su rame classe 1;
  • stabilità all’ossidazione almeno 8,0 ore;
  • indice di acidità massimo 0,50 mg KOH/g;
  • indice di iodio massimo 120 g iodio/100 g;
  • limiti specifici per metil esteri, metanolo, mono-, di- e trigliceridi, glicerolo libero e totale, acqua, contaminazione totale, ceneri solfatate, zolfo, metalli dei gruppi I e II e fosforo.

La tabella richiama altresì vari metodi EN e ISO per la verifica delle specifiche, indicando il quadro tecnico di riferimento da applicare ai fini dell’omologazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La formula finale conferma il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con rilevanza anche per il SEE.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) n. 582/2011

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e IX del regolamento (UE) n. 582/2011 conformemente all’allegato del regolamento della Commissione.

Carburanti di riferimento e funzionamento con carburanti non convenzionali

Nell’allegato I, punto 1.1.2, viene chiarito che, quando il fabbricante consente l’uso di carburanti commerciali non conformi alla direttiva 98/70/CE o alle norme CEN richiamate, tra cui il FAME B100 ai sensi della norma CEN EN 14214:2012+A2:2019, si applicano ulteriori prescrizioni oltre a quelle del punto 1.1.1.

Prescrizioni specifiche per l’omologazione B100

È introdotto il nuovo punto 1.4 nell’allegato I: l’omologazione di una famiglia di B100 con motore capostipite provato con FAME B100 si estende a tutti i membri della famiglia e a tutte le miscele con tenore di FAME superiore al FAME B30 (CEN EN 16709) senza ulteriori prove. L’estensione a miscele con tenore inferiore è possibile se il regolamento è rispettato anche per tali miscele e senza modifiche al veicolo; il fabbricante deve indicare le miscele compatibili nella scheda informativa. Se la domanda non è ritenuta pienamente rappresentativa, l’autorità di omologazione può scegliere miscele diverse dal FAME B100 ed effettuare le prove con esse.

Marcatura dell’omologazione B100

È inserito il punto 3.2.1.7 nell’allegato I: nel caso di omologazioni B100, il marchio di omologazione deve riportare la dicitura "B100" dopo il simbolo nazionale.

Aggiornamento dei modelli di certificato e degli addendum

Sono modificati l’appendice 4, parte 1, l’addendum all’appendice 5, il punto 8 dell’appendice 6 e l’addendum all’appendice 7, per includere espressamente la categoria di motore/veicolo B100 e aggiornare la struttura documentale del certificato di omologazione CE e degli allegati/fascicoli di omologazione.

Addendum al certificato di omologazione CE

L’appendice 6 è integrata con un addendum dettagliato che richiede informazioni aggiuntive su marca del motore, tipo, descrizione commerciale, codice del costruttore, categorie del veicolo e del motore, eventuale omologazione come entità tecnica indipendente, numero di omologazione, taratura ECU, condizioni di installazione, livelli di emissione, fattore di deterioramento, prove WHSC, WHTC, prova al minimo, prova dimostrativa PEMS e misurazione della potenza.

Possibili prove supplementari sulle miscele di biodiesel

Nell’allegato II, punto 4.4.2, per le omologazioni B100 le autorità di omologazione possono chiedere che il veicolo sia sottoposto a prova con biodiesel con qualsiasi tenore di FAME.

Nuove specifiche tecniche per il biodiesel puro B100

Nell’allegato IX viene inserita una tabella dedicata al "biodiesel puro (B100) per motori ad accensione spontanea" con limiti tecnici e metodi di prova relativi, tra l’altro, a tenore di FAME, densità, viscosità, punto di infiammabilità, numero di cetano, corrosività su rame, stabilità all’ossidazione, indice di acidità, indice di iodio, esteri/metil esteri, tenori di metanolo, monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, glicerolo libero e totale, acqua, contaminazione totale, ceneri solfatate, zolfo, metalli alcalini e alcalino-terrosi e fosforo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieemissioni dei veicoliomologazione dei veicolitrasporticarburanti e biocarburantinormazione tecnica

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