Regolamento (UE) 2022/2434
Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento finanziario dell’Unione per stabilire la strategia di finanziamento diversificata come metodo unico di riferimento per le operazioni di assunzione di prestiti connesse ai programmi di assistenza finanziaria. La finalità è aumentare flessibilità, efficienza dei costi, liquidità e regolarità delle emissioni sui mercati dei capitali, anche alla luce delle esigenze di finanziamento dell’Ucraina. Il testo introduce un nuovo articolo 220 bis e sopprime due paragrafi dell’articolo 220, prevedendo inoltre obblighi di attuazione e informativa periodica della Commissione verso Parlamento e Consiglio. L’applicazione è limitata ai programmi il cui atto di base entra in vigore dal 9 novembre 2022 in poi, con entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento finanziario dell’UE per introdurre una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti per i programmi di assistenza finanziaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente. Incide sulle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito effettuate dalla Commissione per conto dell’Unione o di Euratom nell’ambito del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, con particolare riferimento ai programmi finanziati tramite la strategia di finanziamento diversificata. Restano fuori, per effetto della clausola temporale, i programmi già fondati su atti di base anteriori al 9 novembre 2022.
Strategia di finanziamento diversificata per l’assistenza finanziaria dell’Unione
Il regolamento modifica il regolamento finanziario dell’Unione per superare il modello frammentato di finanziamento dei singoli programmi di assistenza finanziaria e introdurre una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti. La scelta è motivata dall’esigenza di aumentare la flessibilità operativa della Commissione, migliorare la liquidità dei titoli di debito dell’Unione, contenere i costi di finanziamento e rafforzare il ruolo dell’Unione quale emittente di debito in euro, anche in relazione alle urgenti necessità di finanziamento dell’Ucraina.
Contesto e finalità della modifica
I considerando evidenziano che il sistema precedente, basato sulla corrispondenza univoca tra ogni prestito contratto e il relativo prestito erogato, costringeva l’Unione a operazioni di mercato ancorate alle singole esigenze di esborso. Ciò limitava la capacità di pianificazione coerente delle emissioni e impediva di ottimizzare le scadenze. La frammentazione di più programmi di assistenza finanziaria in metodi distinti comportava inoltre costi, complessità e minore attrattività per gli investitori, nonostante l’elevata qualità creditizia dei titoli dell’Unione.
Nuovo articolo 220 bis del regolamento finanziario
Il nucleo della modifica consiste nell’inserimento dell’articolo 220 bis nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione è tenuta ad attuare una strategia di finanziamento diversificata che ricomprende:
- l’assunzione di prestiti autorizzata dall’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;
- salvo casi debitamente giustificati, le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare i programmi di assistenza finanziaria.
La strategia deve basarsi sulla messa in comune degli strumenti di finanziamento e su una riserva di liquidità comune, così da consentire alla Commissione di operare con maggiore flessibilità rispetto alla tempistica e alle scadenze delle singole emissioni e di effettuare pagamenti ai beneficiari in modo regolare e costante.
Governance, gestione dei rischi e trasparenza
Il regolamento non disciplina in dettaglio la struttura operativa, ma impone alla Commissione di stabilire le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia. Tali disposizioni devono comprendere almeno:
- un quadro di governance;
- procedure di gestione dei rischi;
- una metodologia di ripartizione dei costi conforme all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario.
La Commissione è inoltre tenuta a informare periodicamente e in modo articolato il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito. Il considerando richiama espressamente l’esigenza di trasparenza nei confronti del legislatore dell’Unione.
Ripartizione dei costi e neutralità di bilancio
Il regolamento sottolinea che il programma di finanziamento deve rispettare la neutralità di bilancio e il principio del pareggio di bilancio di cui all’articolo 310, paragrafo 1, TFUE. I costi del programma devono essere integralmente sostenuti dai beneficiari, sulla base di una metodologia unica di ripartizione dei costi che sia trasparente e proporzionata. Restano comunque a carico dei beneficiari dell’assistenza finanziaria gli obblighi di rimborso, conformemente all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario.
Modifiche puntuali al regolamento finanziario
Oltre all’inserimento del nuovo articolo 220 bis, l’articolo 1 del regolamento sopprime all’articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 i paragrafi 2 e 7. La modifica si inserisce nel più ampio riassetto delle regole finanziarie orizzontali dell’Unione, adottate ai sensi dell’articolo 322 TFUE.
Ambito temporale di applicazione ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per ragioni di certezza del diritto, esso si applica soltanto ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o in data successiva. Questa scelta serve a distinguere chiaramente il nuovo regime da quello applicabile all’assistenza finanziaria già concessa.
Disposizioni principali
Introduzione della strategia di finanziamento diversificata
Viene inserito l’articolo 220 bis nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione è tenuta ad attuare una strategia di finanziamento diversificata che comprende l’assunzione di prestiti autorizzata dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e, salvo casi debitamente giustificati, le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare i programmi di assistenza finanziaria.
Caratteristiche operative della strategia
La strategia deve essere attuata mediante tutte le operazioni necessarie per assicurare una presenza regolare sui mercati dei capitali. Essa si basa sulla messa in comune degli strumenti di finanziamento e sull’utilizzo di una riserva di liquidità comune, al fine di rendere più flessibile la tempistica e la scadenza delle operazioni e di agevolare esborsi regolari ai beneficiari.
Disposizioni attuative e informazione al legislatore
La Commissione deve stabilire le disposizioni necessarie per l’attuazione della strategia di finanziamento diversificata, includendo un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e una metodologia di ripartizione dei costi coerente con l’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario. Inoltre, deve informare periodicamente e in modo articolato il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito.
Soppressione di disposizioni precedenti
All’articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono soppressi i paragrafi 2 e 7, in coordinamento con l’introduzione del nuovo articolo 220 bis e con il superamento del modello di corrispondenza univoca tra prestiti contratti e prestiti erogati.
Ambito temporale di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente, per ragioni di certezza del diritto e per escludere l’assistenza finanziaria già concessa.
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