Regolamento (UE) 2022/2373
Regolamento (UE) 2022/2373 del Consiglio del 5 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’UE relativo alla Repubblica democratica del Congo, modificando il regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica recepisce l’estensione dei criteri di inserimento in elenco prevista dalla decisione (PESC) 2022/2377, così da garantire un’applicazione uniforme delle misure restrittive da parte degli operatori economici degli Stati membri. In particolare, viene ampliato l’elenco dei motivi che consentono la designazione di persone, entità e organismi nell’allegato I bis.
Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, con ampliamento dei criteri di designazione autonoma e aggiornamento dell’allegato I bis.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, in concreto, agli operatori economici che devono dare attuazione uniforme alle misure restrittive dell’UE relative alla Repubblica democratica del Congo. Riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio nell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, nei casi in cui siano collegati a violazioni dei diritti umani, ostacolo a una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni, sostegno al conflitto armato, sfruttamento dell’instabilità o associazione con i soggetti già designati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Il regolamento del Consiglio del 5 dicembre 2022 modifica il quadro sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, già disciplinato dal regolamento (CE) n. 1183/2005. L’intervento dà attuazione alla decisione (PESC) 2022/2377 e mira a garantire un’applicazione uniforme delle misure restrittive da parte degli operatori economici degli Stati membri.
Contesto e finalità
Il regolamento 1183/2005 attua la decisione 2010/788/PESC e prevede misure specifiche nei confronti di persone che violano l’embargo sulle armi relativo alla RDC, incluso il congelamento dei beni. La nuova modifica si rende necessaria perché la decisione (PESC) 2022/2377 amplia i criteri per gli elenchi autonomi dell’Unione, richiedendo un adeguamento del regolamento UE ai fini dell’esecuzione uniforme.
Ambito delle misure restrittive
Le misure continuano a riguardare persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati dal Consiglio e inseriti nell’allegato I bis. L’ambito materiale è connesso alla situazione nella RDC e alle condotte che incidono sul processo elettorale, sullo stato di diritto, sui diritti umani, sulla stabilità interna e sul conflitto armato.
Criteri di inserimento nell’elenco di cui all’articolo 2 ter
L’articolo 2 ter, paragrafo 1, viene riscritto per ampliare i motivi di designazione. Possono essere inclusi nell’allegato I bis i soggetti che:
- ostacolano una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;
- pianificano, dirigono o commettono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell’RDC;
- sono responsabili di sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nell’RDC;
- forniscono sostegno ai soggetti responsabili di tale sostegno al conflitto, all’instabilità o all’insicurezza;
- incitano alla violenza in relazione alle condotte indicate;
- sfruttano il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nell’RDC, anche tramite lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali e fauna selvatica;
- sono associati ai soggetti rientranti nelle categorie precedenti.
Aggiornamento dell’allegato I bis
L’allegato I bis viene rinominato per indicare espressamente che contiene l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter. La modifica è coerente con l’estensione dei criteri di designazione e con la funzione dell’allegato quale elenco sanzionatorio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Estensione dei criteri di designazione nell’articolo 2 ter
L’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito per ampliare i motivi di inserimento nell’allegato I bis. Possono essere designati dal Consiglio i soggetti che: ostacolano una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto; pianificano, dirigono o compiono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell’RDC; sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nell’RDC; forniscono sostegno ai soggetti di cui alla lettera c); incitano alla violenza in relazione alle azioni di cui alle lettere b) e d); sfruttano il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nell’RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica; oppure sono associati ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) o f).
Aggiornamento dell’allegato I bis
Il titolo dell’allegato I bis è sostituito con la dicitura "Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter", per allinearlo alla nuova formulazione dei criteri di designazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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