Regolamento (UE) 2022/2390
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione del 7 dicembre 2022 recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ridefinisce il livello dei dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno dalla Turchia, a seguito di un riesame intermedio parziale ex articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione constata un mutamento duraturo delle circostanze, soprattutto per la ristrutturazione e l’evoluzione dei regimi turchi di sovvenzione all’acquacoltura, e adegua le aliquote individuali e residuali. Viene inoltre precisata l’inclusione dei filetti di trota affumicati pepati nel prodotto interessato e disciplinato il caso di una modifica di denominazione sociale. Le nuove aliquote si applicano con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento.
Modifica del dazio compensativo definitivo applicabile alle importazioni nell’UE di trote iridee/arcobaleno originarie della Turchia, a seguito di un riesame intermedio parziale sulle sovvenzioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) originarie della Repubblica di Turchia, vive o preparate/sottoposte a talune lavorazioni e classificate nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. Rileva per gli importatori dei prodotti interessati e, sul versante soggettivo, per i produttori esportatori turchi espressamente menzionati nel dispositivo e nell’allegato; le aliquote individuali si applicano solo alle società nominate, mentre le altre importazioni sono soggette all’aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 — modifica del dazio compensativo sulle trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia
Il regolamento interviene nel quadro della difesa contro le importazioni sovvenzionate e modifica il dazio compensativo definitivo già vigente sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia. La Commissione lo adotta all’esito di un riesame intermedio parziale ex articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, ritenendo che le circostanze relative alle sovvenzioni turche siano mutate in modo significativo e duraturo.
Contesto procedurale
Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309, poi confermate nel primo riesame intermedio del 2018 e modificate per un singolo esportatore nel 2020. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 le misure erano state prorogate per cinque anni. Il presente atto nasce da un riesame aperto d’ufficio dalla Commissione, che ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova circa l’evoluzione del sistema turco di sostegni all’acquacoltura.
Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020. La Commissione ha consultato gli operatori interessati, applicato il campionamento ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base e, a causa della pandemia da COVID-19, ha sostituito le visite in loco con controlli incrociati a distanza.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) vive, fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate, in specifiche pezzature e presentazioni. Rientrano anche i filetti di trota affumicati pepati, che la Commissione considera inclusi nella definizione di prodotto come “affumicati”, con conseguente applicazione del dazio anche quando classificati sotto il codice NC 1604 19 10 (TARIC 1604191011).
Modifica del regime di sostegno diretto alle trote
Il cuore della revisione riguarda il regime turco di sostegno diretto ai produttori di trote, fondato sul decreto presidenziale 2020/3190 e sul comunicato 2020/39. Nel PIR erano previste due aliquote: 0,75 TRY/kg per le trote di qualsiasi taglia fino a 350.000 kg annui e 1,5 TRY/kg per le “trote sopra il chilogrammo” (definite come trote di peso pari o superiore a 1,25 kg) sempre entro il medesimo massimale.
La Commissione osserva che il sistema si è evoluto progressivamente: da un sostegno uniforme per la produzione di trote si è passati a un modello con aliquote differenziate in funzione della pezzatura, con un aumento complessivo del vantaggio per alcuni operatori. Due dei tre produttori esportatori campionati allevavano trote di tutte le taglie negli stessi impianti e nell’ambito della stessa licenza, beneficiando quindi di entrambe le aliquote. La Commissione conclude che il regime è specifico e compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di base.
Trota acquistata da terzi e calcolo del vantaggio
Il regolamento affronta anche la sovvenzione indiretta derivante dall’acquisto di trote da allevatori indipendenti in Turchia. Poiché il prodotto oggetto del riesame comprende sia la materia prima sovvenzionata sia i prodotti trasformati a valle, il vantaggio resta rilevante anche per le acquisti di trote. La Commissione, sulla base dei dati forniti dal governo turco e degli elenchi di acquisto, distingue gli allevatori sotto e sopra il massimale di 350 tonnellate e attribuisce tassi medi di 0,966 TRY/kg e 0,368 TRY/kg per calcolare il vantaggio alle imprese interessate.
Altri regimi sovvenzionati o agevolati
La Commissione conferma la compensabilità di diversi altri strumenti di sostegno:
- incentivi agli investimenti regionali e generali, che comprendono esenzioni IVA, dazi doganali e riduzioni dell’imposta sul reddito, qualificati come rinuncia a entrate pubbliche;
- assicurazione agevolata per l’acquacoltura, con contributo statale pari al 50 % del premio;
- trasferimenti diretti di fondi collegati a sostegni all’export e alla partecipazione a fiere estere, considerati sovvenzioni condizionate all’export;
- prestiti agricoli agevolati, crediti all’esportazione di Eximbank, crediti di risconto e prestiti IVME, tutti valutati come finanziamenti concessi a condizioni inferiori a quelle di mercato.
Per i prestiti IVME, la Commissione ritiene che il programma sia limitato a specifici settori e collegato a banche pubbliche che agiscono in attuazione di istruzioni governative. Per i prestiti all’esportazione, il vantaggio è attribuito alle vendite export quando il finanziamento è collegato a tutti i prodotti esportati, oppure al solo prodotto interessato quando il nesso è più ristretto.
Mutamento duraturo delle circostanze
La Commissione considera durature le modifiche al sistema turco delle sovvenzioni: la disciplina è cambiata negli anni, ma le nuove regole si sono consolidate e il massimale di produzione sovvenzionabile è rimasto a 350 tonnellate. Inoltre, la progressiva introduzione della doppia aliquota per le trote di diversa pezzatura ha inciso stabilmente sulla misura del sostegno. Anche se il valore nominale dei dazi si riduce rispetto alle misure iniziali, ciò è letto alla luce della svalutazione della lira turca e dell’inflazione interna.
Nuove aliquote dei dazi compensativi
All’esito del riesame, le aliquote del dazio compensativo sono fissate come segue:
- Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş.: 3,4 %
- Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim İhracat İthalat AŞ: 4,4 %
- Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 3,1 %
- Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi: 2,8 %
- società elencate nell’allegato: 4,0 %
- tutte le altre società: 4,4 %
Le aliquote individuali si applicano solo alle società nominate; le importazioni di altri operatori, compresi i soggetti collegati non menzionati, ricadono nell’aliquota residuale.
Modifica di denominazione sociale
Il regolamento prende atto del cambio di denominazione di Lezita Balık A.Ş. in Abalıoğlu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi. Il codice TARIC B968 continua ad applicarsi alla nuova denominazione dal 7 luglio 2020, senza alterare l’aliquota del dazio; è inoltre previsto il rimborso o lo sgravio dei dazi eventualmente pagati in eccesso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Riesame intermedio e modifica delle misure
La Commissione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, modifica il dazio compensativo definitivo istituito e già prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823. Il riesame è stato avviato d’ufficio sulla base di elementi che indicavano un mutamento significativo e duraturo delle sovvenzioni concesse dal governo turco ai produttori di trote.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote iridee o arcobaleno vive, fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate, in forma intera, eviscerata, senza testa o in filetti, entro specifici limiti di peso. Il regolamento chiarisce che i filetti di trota affumicati pepati rientrano nella definizione di prodotto e devono essere assoggettati al dazio anche se dichiarati sotto il codice NC 1604 19 10 (TARIC 1604191011).
Selezione del campione ed esame individuale
La Commissione ha utilizzato il campionamento ex articolo 27 del regolamento di base per tre produttori esportatori, rappresentativi di oltre il 60 % delle esportazioni dichiarate. Le richieste di inclusione nel campione presentate da Selina Balık e Kılıç Deniz sono state respinte; la domanda di esame individuale di Selina Balık è stata accolta in ragione di un procedimento parallelo e di dati già disponibili, mentre quella di Kılıç Deniz è stata respinta perché indebitamente gravosa.
Sostegno diretto ai produttori di trote
La Commissione esamina il regime turco di sostegno diretto basato sul decreto presidenziale 2020/3190 e sul comunicato 2020/39, con aliquote pari a 0,75 TRY/kg per le trote di qualsiasi taglia fino a 350.000 kg/anno e 1,5 TRY/kg per le trote sopra il chilogrammo (oltre 1,25 kg) fino allo stesso massimale. Conclude che il regime è specifico e compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di base e che il cambiamento di struttura ha incrementato il vantaggio, incidendo anche sulle trote poi trasformate in filetti.
Sovvenzione indiretta sulle trote acquistate
Per le trote acquistate da allevatori turchi indipendenti, la Commissione riconosce un vantaggio compensabile perché il sostegno diretto si riflette sul prezzo della materia prima. Il metodo di calcolo distingue tra allevatori sotto e sopra il massimale di 350 tonnellate annue e applica due aliquote medie di sovvenzione (0,966 TRY/kg e 0,368 TRY/kg) ai fornitori dei gruppi esaminati e a Selina Balık, con conseguenti percentuali di vantaggio variabili per società.
Incentivi agli investimenti e rinuncia a entrate pubbliche
Sono compensati gli incentivi regionali e generali previsti dal decreto 2012/3305 e dal comunicato 2012/1, inclusi esenzioni IVA, dazi doganali e riduzioni dell’imposta sul reddito. La Commissione qualifica tali misure come sovvenzioni mediante rinuncia a entrate pubbliche, specifiche per settore e territorio; per Gumusdoga viene rilevato un vantaggio dello 1,77 %, mentre per altre società il vantaggio è nullo.
Assicurazione agevolata per l’acquacoltura e trasferimenti diretti di fondi
Il premio assicurativo agevolato per l’acquacoltura è ritenuto una sovvenzione compensabile, con sostegno statale pari al 50 % del premio. Inoltre, taluni pagamenti ricevuti da Gumusdoga in relazione a sostegni all’export e alla partecipazione a fiere estere sono qualificati come trasferimenti diretti di fondi, specifici e condizionati all’andamento delle esportazioni.
Prestiti agevolati, crediti all’esportazione e crediti IVME
La Commissione considera compensabili i prestiti agricoli agevolati, i crediti all’esportazione di Eximbank e i crediti di risconto, nonché i prestiti del pacchetto IVME per attività e settori specifici. Il vantaggio è calcolato come differenza tra interesse pagato e interesse commerciale di riferimento; per i prestiti all’esportazione il vantaggio è attribuito alle vendite all’esportazione o al fatturato export totale, a seconda del legame documentato con i prodotti interessati.
Carattere duraturo del mutamento di circostanze e livello finale dei dazi
La Commissione conclude che le modifiche ai regimi turchi di sovvenzione sono strutturali e durature, non meramente annuali, e giustificano la revisione delle misure. Il dazio compensativo finale viene fissato a 3,4 % per Fishark, 4,4 % per Gümüşdoga, 3,1 % per Özpekler, 2,8 % per Selina Balık, 4,0 % per le società elencate nell’allegato e 4,4 % per tutte le altre società.
Modifica di denominazione e rimborso/sgravio
Il codice TARIC B968, inizialmente attribuito a Lezita Balık A.Ş., si applica dal 7 luglio 2020 ad Abalıoğlu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi, senza incidere sull’aliquota applicabile. Il regolamento prevede il rimborso o lo sgravio dei dazi pagati in eccesso rispetto al dazio dovuto per la società in caso di mutamento di denominazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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