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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2419

Regolamento (UE) 2022/2419 della Banca centrale europea del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (BCE/2022/43)

Normativa europea32022R2419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la disciplina BCE sulle riserve minime per adeguarne la remunerazione alle condizioni del mercato monetario. Il principale intervento consiste nel sostituire il tasso di remunerazione, prima collegato alle operazioni di rifinanziamento principali, con il tasso sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema. È inoltre chiarito il trattamento remunerativo dei fondi che, inizialmente compresi nelle riserve minime, siano successivamente esclusi in base alla disciplina BCE vigente.

Modifica il regolamento BCE 2021/378 sulla disciplina e remunerazione delle riserve obbligatorie minime, sostituendo il criterio di remunerazione con il tasso sui depositi dell’Eurosistema.

Ambito di applicazione

Si applica alle banche e agli enti soggetti agli obblighi di riserve minime nell’area dell’euro, per il tramite delle banche centrali nazionali competenti che detengono e remunerano le riserve sui conti di riserva. Riguarda in particolare la remunerazione delle riserve obbligatorie minime e il trattamento dei fondi che, dopo essere stati inclusi nelle riserve, vengano successivamente esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378. Si applica dal 21 dicembre 2022; entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento BCE sulle riserve minime

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, relativo all’applicazione degli obblighi di riserve minime, con l’obiettivo di riallineare la remunerazione delle riserve alla dinamica del mercato monetario. Nei considerando la BCE chiarisce che il nuovo criterio intende evitare che il sistema delle riserve minime costituisca un onere per il sistema bancario dell’area dell’euro o ostacoli un’allocazione efficiente delle risorse.

Finalità della modifica

La modifica nasce dalla decisione del Consiglio direttivo del 27 ottobre 2022 di fissare la remunerazione delle riserve obbligatorie minime al tasso sui depositi dell’Eurosistema (deposit facility rate, DFR), in luogo del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali. Secondo la BCE, il DFR riflette meglio le condizioni di liquidità e di mercato rilevanti per l’investimento dei fondi che, in assenza dell’obbligo di riserva, sarebbero collocati sul mercato monetario o presi a prestito per soddisfare l’obbligo stesso.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva dalle controparti soggette agli obblighi previsti dal quadro BCE, tramite la banca centrale nazionale competente. Il regolamento disciplina sia il criterio generale di remunerazione delle riserve sia il trattamento dei fondi che, pur essendo stati inizialmente inclusi nelle riserve minime, risultino successivamente esclusi perché soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378.

Nuovo meccanismo di remunerazione

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 viene sostituito. La banca centrale nazionale competente remunera le riserve obbligatorie minime in base al valore medio del tasso sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema durante il periodo di mantenimento, ponderato per il numero di giorni di calendario del periodo stesso. Il testo prevede una formula di calcolo espressa in termini matematici e stabilisce che il risultato sia arrotondato al centesimo; inoltre, il tasso di remunerazione delle riserve è arrotondato ai primi due decimali.

Momento del pagamento

La remunerazione delle riserve obbligatorie minime è corrisposta nella seconda giornata lavorativa di TARGET2 successiva alla conclusione del periodo di mantenimento. La previsione consente di fissare in modo uniforme il momento dell’accredito da parte della banca centrale nazionale competente.

Fondi successivamente esclusi dalle riserve minime

Per i fondi che inizialmente rientrano nelle riserve minime ma che successivamente devono esserne esclusi in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378, il regolamento rinvia al regime di remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria previsto dall’indirizzo (UE) 2019/671 della BCE (BCE/2019/7). Tale trattamento si applica dalla data in cui la condizione specifica diviene operativa, secondo quanto stabilito dalla banca centrale nazionale competente.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 21 dicembre 2022. La coincidenza con l’inizio del periodo di mantenimento indicato dalla BCE è espressamente richiamata nei considerando per garantire una transizione ordinata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Nuovo criterio di remunerazione delle riserve minime

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 è sostituito: la banca centrale nazionale competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute sui conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema (DFR), ponderato per i giorni di calendario. La remunerazione è calcolata secondo la formula prevista dal testo e il risultato è arrotondato al centesimo; il tasso di remunerazione delle riserve è arrotondato ai primi due decimali.

Tempistica di pagamento della remunerazione

La remunerazione sulle riserve obbligatorie minime è corrisposta dalla banca centrale nazionale competente nella seconda giornata lavorativa TARGET2 successiva alla fine del periodo di mantenimento cui la remunerazione si riferisce.

Trattamento dei fondi successivamente esclusi dalle riserve minime

I fondi inizialmente inclusi nelle riserve minime ma successivamente esclusi perché ricorre la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 sono remunerati secondo le regole applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria previste dall’indirizzo (UE) 2019/671 della BCE (BCE/2019/7), a partire dalla data in cui la condizione specifica diventa applicabile, come stabilito dalla banca centrale nazionale competente.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022. È espressamente indicato che il nuovo regime di remunerazione si allinea all’inizio del periodo di mantenimento che decorre da tale data.

Come è indicizzato

Materiepolitica monetariamercati finanziarisistema bancarioobblighi di riservabanca centrale europea

Testo integrale

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