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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2405

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2405 della Commissione del 7 dicembre 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 per quanto riguarda il periodo di validità dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044, che aveva fissato in dieci anni la durata dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Pesguard® Gel". Poiché il prodotto contiene clotianidina, principio attivo candidato alla sostituzione, la durata massima consentita dal regolamento (UE) n. 528/2012 è di cinque anni. La Commissione corregge quindi la data di scadenza dell’autorizzazione, da 30 giugno 2031 a 30 giugno 2026, sia nel testo dell’articolo 1 sia nell’allegato del regolamento rettificato.

Rettifica del periodo di validità dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Pesguard® Gel", con riduzione della scadenza dal 30 giugno 2031 al 30 giugno 2026.

Ambito di applicazione

Si applica alla rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044, relativo all’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Pesguard® Gel" contenente clotianidina. Incide sul periodo di validità dell’autorizzazione per tale prodotto biocida, autorizzazione rilasciata nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Ha efficacia generale e diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non disciplina in via generale altri biocidi o altri prodotti, salvo il richiamo al regime dei principi attivi candidati alla sostituzione.

Rettifica del periodo di validità dell’autorizzazione dell’Unione per "Pesguard® Gel"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2405 interviene per correggere un errore contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044, con il quale era stata rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Pesguard® Gel". La Commissione precisa che la correzione è necessaria perché il prodotto contiene clotianidina, principio attivo candidato alla sostituzione, per il quale il regime dei biocidi impone una durata massima più breve dell’autorizzazione.

Contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, richiamato quale base giuridica della rettifica. In particolare, viene richiamato l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione, nonché l’articolo 23, paragrafo 6, che limita a cinque anni la durata dell’autorizzazione dei biocidi contenenti un principio attivo candidato alla sostituzione.

Oggetto della rettifica

La Commissione constata che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 aveva erroneamente fissato la validità dell’autorizzazione per "Pesguard® Gel" in dieci anni. Il nuovo regolamento rettifica la data di scadenza:

  • nell’articolo 1, secondo comma, del regolamento rettificato, la data "30 giugno 2031" è sostituita da "30 giugno 2026";
  • nell’allegato, punto 1.2, nella tabella relativa alla data di scadenza dell’autorizzazione, la stessa data è sostituita con "30 giugno 2026".

Effetti pratici

L’effetto pratico della rettifica è quello di allineare la durata dell’autorizzazione al limite massimo previsto dal diritto dell’Unione per i biocidi contenenti principi attivi candidati alla sostituzione. Per gli operatori del settore, ciò comporta che la scadenza autorizzativa del prodotto deve essere considerata il 30 giugno 2026, e non il 30 giugno 2031.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica della data di scadenza dell’autorizzazione

L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 sostituendo, all’articolo 1, secondo comma, la data "30 giugno 2031" con "30 giugno 2026". La stessa sostituzione è effettuata nell’allegato, punto 1.2, nella tabella relativa alla "Data di scadenza dell’autorizzazione".

Motivo della rettifica: durata massima di cinque anni

Il considerando richiama l’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui l’autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione non può essere rilasciata per un periodo superiore a cinque anni. La clotianidina è indicata come principio attivo candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza dei prodottimercato internoambiente

Testo integrale

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