Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31398/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino resa in una controversia in materia di sanzioni amministrative. I resistenti hanno depositato controricorso. In sede di esame preliminare, il relatore ha rilevato il mancato deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. rispetto a un ricorso notificato il 10 agosto 2021. La ricorrente non risulta aver assolto tempestivamente l'onere di deposito del ricorso notificato, con conseguente contestazione dell'ammissibilità/procedibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. Ha ritenuto che il tardivo o mancato deposito del ricorso oltre il ventesimo giorno dalla notificazione determina improcedibilità rilevabile d'ufficio e non sanata dalla costituzione del resistente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 500, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di cui all’art. 369 cpc

    il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso stesso.

  • art. 156 c.p.c.

    il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo

    il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non è applicabile alla violazione di termini perentori, per i quali operano regole autonome.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile dopo il 30 gennaio 2013, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c., anche quando il resistente si sia costituito.
  • La costituzione della controparte non sana il mancato deposito tempestivo del ricorso, poiché la regola del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non si applica alla violazione di termini perentori.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione per tardivo o omesso deposito è rilevabile d'ufficio in ogni stato del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.