Cassazione Civile, Ordinanza n. 31398/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino resa in una controversia in materia di sanzioni amministrative. I resistenti hanno depositato controricorso. In sede di esame preliminare, il relatore ha rilevato il mancato deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. rispetto a un ricorso notificato il 10 agosto 2021. La ricorrente non risulta aver assolto tempestivamente l'onere di deposito del ricorso notificato, con conseguente contestazione dell'ammissibilità/procedibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. Ha ritenuto che il tardivo o mancato deposito del ricorso oltre il ventesimo giorno dalla notificazione determina improcedibilità rilevabile d'ufficio e non sanata dalla costituzione del resistente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 500, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
termine di cui all’art. 369 cpc
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso stesso.
art. 156 c.p.c.
il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo
il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non è applicabile alla violazione di termini perentori, per i quali operano regole autonome.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile dopo il 30 gennaio 2013, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c., anche quando il resistente si sia costituito.
- La costituzione della controparte non sana il mancato deposito tempestivo del ricorso, poiché la regola del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non si applica alla violazione di termini perentori.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione per tardivo o omesso deposito è rilevabile d'ufficio in ogni stato del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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