Sentenza del 23/01/2020 n. 650 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento imposte - Indagini bancarie - Presunzione legale di imputazione al reddito professionale o dell'imprenditore - Inversione dell'onere della prova in capo al titolare del conto corrente - Regolarità formale della documentazione aziendale - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio ha effettuato accertamenti bancari ex art. 32 DPR 600/1973 e ha ritenuto imputabili al reddito dell'imprenditore/professionista le movimentazioni sui conti correnti (anche intestati o cointestati a parenti o soci). Si discuteva se la regolarità formale della documentazione aziendale potesse far venir meno la presunzione legale di imputazione al reddito e quale fosse l'onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, DPR 600/1973 istituisce una presunzione legale a carico del contribuente: l'onere della prova si inverte e spetta al titolare del conto dimostrare che le movimentazioni non concorrono a formare il reddito dell'attività. La regolarità formale della documentazione aziendale non è di per sé sufficiente a superare la presunzione. La presunzione opera anche per i conti intestati o cointestati a persone riconducibili all'imprenditore o professionista (parenti, soci). Il ricorso del contribuente è quindi rigettato nella parte in cui non ha fornito elementi idonei a giustificare i movimenti contestati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7
art. 32, co. 1, n.2 e n.7
Attribuisce all'ufficio il potere di accertamento bancario e genera una presunzione legale che inverte l'onere della prova a carico del contribuente: quest'ultimo deve giustificare i movimenti bancari e dimostrare la loro estraneità al reddito d'impresa o professionale.
Cass. civ. Sez. trib., 28/11/2018, n.30786; Cass. civ. Sez. trib., 28/06/2018, n.17156; Cass. n.19971/2016; Cass. n.22502/2011; Cass. civ. Sez. trib., 07/02/2008, n.2843
Giurisprudenza conforme che conferma la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie, l'inversione dell'onere della prova e l'applicabilità ai conti riconducibili a parenti o soci; ribadisce l'irrilevanza, di per sé, della sola regolarità formale della documentazione aziendale per superare la presunzione.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie inattese o non giustificate possono essere presumibilmente imputate al reddito d'impresa o professionale: il contribuente deve fornire prove specifiche sulla fonte e sulla natura dei versamenti/prelievi.
- La regolarità formale della documentazione contabile non è sufficiente a contrastare la presunzione: sono necessari elementi probatori concreti (contratti, fatture, documenti che dimostrino uso personale o trasferimenti leciti, prove di operazioni extra-attività).
- La presunzione opera anche per conti intestati o cointestati a soggetti riconducibili (familiari, soci): occorre dimostrare l'autonomia patrimoniale e che i movimenti non siano relativi all'attività dell'imprenditore/professionista.
- Per difendersi in modo efficace è opportuno conservare e produrre documentazione che renda tracciabile l'origine dei flussi (accordi scritti, giustificativi di prestito, rimborsi, attestazioni bancarie, pagamenti da terzi con motivazione chiara).
- In caso di contenzioso, l'onere di produrre elementi idonei a superare la presunzione ricade sul contribuente: la strategia probatoria deve essere orientata a dimostrare circostanze concrete e non solo formalità contabili.
- Se non si riesce a fornire adeguata documentazione, l'accertamento basato su indagini bancarie ha elevata probabilità di essere confermato in sede giudiziaria.
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