Cassazione Penale, Sentenza n. 38215/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace che l'aveva ritenuta responsabile del reato di minaccia (frase "ti faccio saltare i denti dalla bocca"), deducendo: (1) vizio di motivazione per mancata valutazione di contesto e mancata analisi dell'attendibilità della persona offesa; (2) invalidità della querela perché l'atto era formalmente intestato a Michele Ulto e sottoscritto dalla Varriale solo per essere presente; (3) insufficiente valutazione dell'effettiva portata intimidatoria della frase, che sarebbe stata una reazione legittima a un comportamento illecito della persona offesa e, in ogni caso, una minaccia condizionata priva di rilevanza penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la querela anche se redatta sulla base dell'esposizione resa da terzi, perché la persona offesa ha sottoscritto il verbale "previa lettura e conferma" rendendo inequívoca la volontà di punire. Sul merito, la Corte ha confermato l'applicabilità della fattispecie di minaccia: la locuzione pronunciata in pubblico, accompagnata da gesto e inserita in un contesto di invettive, aveva attitudine ad intimidire e prospettava un "male ingiusto"; la valutazione deve essere ex ante e richiede esame del contesto, che il giudice di merito ha compiuto correttamente. Le deduzioni difensive circa una presunta reazione giustificata o la condizionalità della minaccia sono state ritenute questioni di merito non risolubili in sede di legittimità e prive di travisamento decisivo delle prove. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale: le parti non hanno richiesto la discussione orale prevista dalla disposizione; la norma era stata prorogata e incide sulla disciplina processuale delle discussioni
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16
Richiamata come norma di proroga della disciplina processuale connessa al DL 137/2020; impatto procedurale richiamato dalla Corte
art. 337 cod. proc. pen.
Distinzione tra querela presentata dall'interessato (che richiede sottoscrizione) e querela resa oralmente e redatta in verbale dalla P.G.; in quest'ultimo caso la mancata sottoscrizione del verbalizzante non invalida la querela se la persona offesa ha manifestato chiaramente la volontà di punire e ha sottoscritto il verbale
art. 612 cod. pen.
La fattispecie di minaccia è reato di pericolo: necessario valutare l'attitudine della condotta a limitare la libertà psichica della vittima, con valutazione "ex ante" e in concreto del contesto, non richiedendo l'effettiva paura nella vittima
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di formulazione dei motivi di impugnazione; il ricorso doveva essere censito nei termini stabiliti dalla disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla ricorrente
Massime di principio
- La querela redatta dalla polizia giudiziaria è valida anche se l'esposizione iniziale è effettuata da terzi, purché la persona offesa compaia nel verbale e dichiari "previa lettura e conferma" la volontà di sporgere "denuncia-querela"; la mancata sottoscrizione dell'espositore non inficia la procedibilità
- Nel reato di minaccia la valutazione della rilevanza penale è fondata sull'attitudine della condotta ad intimidire valutata ex ante e nel contesto (luogo, toni, gesti, pubblico), non sull'effettiva soggettiva paura della vittima
- Le minacce 'condizionate' possono essere non punibili solo se chiaramente dirette a prevenire una azione illecita dell'avversario e non consistono in una prospettazione di un "male ingiusto" volta a limitare la libertà psichica; l'accertamento di tale carattere preventivo è valutazione di merito
- In Cassazione non è ammesso un sindacato libero sulla valutazione del fatto e delle prove: le deduzioni che ricostruiscono diversamente la vicenda senza indicare un decisivo travisamento o omissione di fonti probatorie rilevanti sono inammissibili
- Gestualità, publicità dell'espressione e inserimento in un contesto di invettive rafforzano la portata intimidatoria e possono giustificare la condanna per minaccia anche quando la frase abbia formato condizionato
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