Sentenza del 03/03/2021 n. 1324 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso per ottemperanza - Cessazione della materia del contendere - Soccombenza virtuale - Spese di giudizio - Obbligo di pronuncia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso per ottemperanza nel processo tributario estinto per cessata materia del contendere. La questione era se l'estinzione del giudizio esonerasse il giudice dall'obbligo di decidere sulle spese processuali e se, in caso di estinzione, dovesse applicarsi il principio della soccombenza virtuale ovvero fosse possibile disporre la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha stabilito che, anche quando il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, il giudice ha obbligo di pronunziarsi sulle spese processuali e deve applicare il principio della soccombenza virtuale. Rimane però riconosciuta la facoltà di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite quando ne sussistano i presupposti; in tal caso il giudice è tenuto a indicare specificamente nella motivazione le ragioni che giustificano la compensazione.
Norme richiamate
Cass. n. 14939/2020
La pronuncia riafferma che l'estinzione del processo per cessata materia del contendere non impedisce la decisione sulle spese e impone l'applicazione della soccombenza virtuale; la compensazione delle spese resta possibile ma richiede motivazione specifica.
Massime di principio
- L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere non esonera il giudice dall'adottare una pronuncia sulle spese processuali: il tema delle spese va sempre deciso.
- In caso di estinzione, il giudice deve applicare il principio della soccombenza virtuale: le spese sono attribuite come se il merito fosse stato deciso, salvo motivate ragioni contrarie.
- La compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo quando sussistono chiari presupposti (es. comportamento processuale delle parti, particolare equivalenza delle posizioni) e deve essere adeguatamente motivata nella sentenza.
- Le parti interessate dovrebbero comunque esporre in modo specifico le proprie argomentazioni sulle spese, anche quando la controversia è sopravvenuta a cessare, perché il giudice è tenuto a decidere su tale profilo.
- Per l'amministrazione pubblica l'esito comporta che, anche in caso di estinzione del giudizio, può risultare gravata dall'obbligo di sostenere le spese salvo che il giudice motivi la compensazione.
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