Cassazione Penale, Sentenza n. 8996/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di modifica della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; il ricorrente deduceva un unico motivo per violazione di legge e vizi motivazionali (artt. 125 comma 3, 127, 173, 299 c.p.p.) nonché violazione degli artt. 13 e 24 Cost., lamentando inoltre il mancato esame di una memoria difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e carenza di specificità nella censura: il motivo non individuava norme violate o argomentazioni giuridiche concrete, e si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, cosa preclusa in Cassazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'omesso esame della memoria difensiva non determinava automaticamente nullità e che il ricorrente non aveva dimostrato che l'acquisizione o la valutazione della memoria avrebbe mutato l'esito del provvedimento. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte rileva però che il ricorso non ha dimostrato una mancanza o manifesta illogicità della motivazione ma solo una diversa valutazione del fatto, che non è sindacabile in Cassazione
art. 127 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di memorie difensive e termini; la Corte osserva che il ricorso non ha spiegato quale violazione specifica sarebbe stata integrata
art. 173 c.p.p.
Menziionato dal ricorrente in riferimento alla natura delle memorie difensive; la Corte lo richiama solo per dire che non è stata prospettata una violazione concreta della disciplina processuale
art. 299 c.p.p.
Citato nel ricorso ma non specificatamente violato secondo la Corte; nessuna argomentazione puntuale fornita dal ricorrente
art. 13 Cost.
Invocato come diritto costituzionale violato; la Corte ricorda che la violazione di norme costituzionali non è un motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e, se rilevante, deve essere dedotta come questione di legittimità costituzionale
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al diritto di difesa; la Corte osserva che l'allegazione generica non può sostituire una censura motivata e che il rimedio corretto non è la cassazione per motivi non elencati dall'art. 606 c.p.p.
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama la limitazione delle ipotesi di ricorso in cassazione e afferma che non rientrano fra esse le generiche deduzioni di violazioni costituzionali; inoltre la Corte rigetta la richiesta di nuova valutazione del fatto, non ammessa ai sensi di questa disposizione
art. 121 c.p.p.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive; la Corte afferma che il deposito di una memoria non produce automaticamente nullità se non esaminata e che la mancata valutazione può rilevare solo se il ricorrente dimostra che avrebbe inciso sull'esito
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese conseguente all'inammissibilità del ricorso e per la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria in caso di responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha comminato euro 3.000 alla cassa delle ammende
d.lgs. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato nel procedimento per il trattamento del contraddittorio scritto; la Corte ha svolto il giudizio con contraddittorio scritto come previsto
Massime di principio
- In Cassazione la censura deve essere puntuale: indicare la norma violata e spiegare in che modo concreto la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; una critica generica è inammissibile
- Non è possibile utilizzare la cassazione per rinnovare la valutazione del materiale probatorio o chiedere una diversa ricostruzione dei fatti: la Corte non procede a un riesame del merito
- La mera indicazione di violazioni costituzionali nel ricorso non è sufficiente: la violazione della Costituzione non è tra i motivi di ricorso ordinario e, se pertinente, deve essere sollevata con questione di legittimità costituzionale
- Il deposito di memorie difensive tardive o non esaminate non determina automaticamente nullità: il ricorrente deve dimostrare che l'omesso esame avrebbe inciso sull'esito del provvedimento
- Un ricorso inammissibile per carenze di argomentazione può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (ammende) se la Corte rileva profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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