Cassazione Civile, Sentenza n. 12557/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della C.T.R. del Veneto che aveva confermato l'annullamento della ripresa fiscale basata sull'esistenza di una presunta societa' di fatto tra Veronese, i fratelli Vecchiatti e Casale. L'Agenzia contestava in particolare che, nell'anno della ripresa fiscale (2007), la societa' di fatto non fosse piu' operativa e che i fatti di appropriazione indebita fossero ascrivibili comunque alla compagine societaria (articolando il ricorso per violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civili e di principi processuali). In Cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo volto a ritenere erronea la decisione di merito che ha escluso l'operativita' della societa' nel 2007 e la responsabilita' dei soci diversi dal Veronese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato dei Vecchiatti. Quanto al ricorso incidentale proposto da Pasquale Casale, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo (riguardante la illegittima motivazione della compensazione delle spese da parte della C.T.R.). La sentenza impugnata e' stata cassata solo in relazione al secondo motivo del ricorso incidentale di Casale e la causa e' stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo regolamento delle spese del giudizio d'appello tra il Casale e l'Agenzia, nonche' per decidere sulle spese del giudizio di legittimita' relative al rapporto processuale tra Casale e Agenzia. La Corte ha altresi' condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio di legittimita' in favore di Matteo Veronese (euro 6.000 oltre oneri e spese vive) e in favore di Cinzia e Gian Luigi Vecchiatti (euro 14.000 oltre oneri e spese vive). E' stata inoltre rilevata l'insussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriori contributi unificati ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 1, 5, 6
Invocati dall'Agenzia per contestare la qualificazione e l' imputazione dei redditi; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'operativita' della societa' di fatto sia un giudizio di fatto di merito non viziato dalle norme invocate.
Codice Civile, artt. 2272 e 2308
Richiamati nel ricorso per questioni probatorie e di imputazione di fatti patrimoniali; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di tali norme giustificasse la riforma del giudizio di merito impugnato in Cassazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento delle censure di legittimità; la Corte ha respinto le censure principali per inammissibilita' o perche' attengono a valutazioni di fatto (n.3) e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione che non colpisce direttamente la parte di sentenza dedotta.
Codice di Procedura Civile, art. 116
La sentenza penale per intervenuta prescrizione non e' vincolante nel giudizio tributario; puo' costituire elemento documentale comunque valutabile dal giudice tributario ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Codice di Procedura Civile, art. 332
Riferito alla notifica ai terzi e alla litis denuntiatio: la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di Casale e' stata considerata avente efficacia limitata agli effetti di litis denuntiatio, dato che quel capo era ormai passato in giudicato.
Codice di Procedura Civile, artt. 175 e 127
Richiamati in tema di ragionevole durata del processo e per giustificare che, se il ricorso per cassazione e' manifestamente infondato, non e' necessario disporre rinnovazioni di notifiche o formalita' dilatorie che aggraverebbero il procedimento.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 21-bis
Richiamato per chiarire che la sentenza penale di proscioglimento per prescrizione non produce effetti impeditivi nel giudizio tributario; la Corte ribadisce l'autonomia del giudizio tributario rispetto alla penale.
D.Lgs. n. 546/ (art. 15, commi 1 e 2) e Codice di Procedura Civile, art. 92
Invocati da Casale nel ricorso incidentale sul punto della nullita' parziale della sentenza e della motivazione delle spese; la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo incidentale in base alla insufficiente/logica motivazione della compensazione delle spese.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per escludere l'obbligo di versamento di ulteriori contributi unificati da parte dell'Agenzia e dei Vecchiatti, atteso l'esito favorevole per questi ultimi.
Massime di principio
- La qualificazione dei fatti (es. operativita' di una societa' di fatto) e l'attribuzione di condotte illecite tra soci sono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione limita il suo sindacato alle ipotesi di violazione di legge o vizio logico-giuridico manifesto.
- Una sentenza penale di proscioglimento per prescrizione non impedisce l'esercizio dell'azione tributaria e non e' vincolante in sede tributaria; puo' essere pero' valutata come prova documentale dal giudice tributario.
- Il giudice tributario non puo' d'ufficio mutare la causa petendi indicata nell'avviso di accertamento: se l'accertamento e' stato formulato contro una societa' di fatto, il giudice non puo' in sede di decisione riconfigurarlo automaticamente nei confronti di un solo socio sull'assunto di fatti diversi da quelli dedotti nell'atto introduttivo.
- La compensazione delle spese di giudizio non puo' essere motivata in modo apodittico con fatti estranei alla lite tributaria (ad esempio un assoluzione penale 'tardiva'); la motivazione deve essere logica e attinente alle vicende processuali e di responsabilita' delle parti nel giudizio considerato.
- Se il ricorso per cassazione e' manifestamente infondato o non investe la parte decisiva della sentenza, il giudice puo ritenere superflue ulteriori formalita' difensive o rinnovazioni di notifiche per evitare allungamenti inutili del processo.
- In presenza di piu' rapporti processuali paralleli (ricorso principale e incidentali), l'inammissibilita' del ricorso principale puo' assorbire i ricorsi incidentali connessi; viceversa, motivi incidentali autonomi possono essere decisi separatamente e portare a cassazione parziale e rinvio.
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