Cassazione Penale, Ordinanza n. 29071/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per cessione di stupefacente di lieve entità. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza era stata fondata sul riconoscimento operato dall'acquirente della dose, soggetto che in dibattimento non aveva confermato quanto riferito nelle indagini; lamentava inoltre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'acquirente perché autoaccusatorie e, infine, l'illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi di quelli già proposti in appello e già motivatamente respinti, senza un reale confronto critico con la sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la decisione di merito si fondava su una prova dichiarativa ritenuta decisiva, costituita dalla diretta osservazione e identificazione dell'imputato operata da un teste di polizia giudiziaria che aveva assistito alla cessione e riconosciuto l'imputato come già noto. Quanto alla censura sulle dichiarazioni dell'acquirente, è stata considerata superflua perché non decisiva; quanto alla pena, è stata reputata congruamente motivata e comunque ampiamente al di sotto della media edittale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
integra il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, per il quale era stata confermata la condanna
art. 133 c.p.
la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, con motivazione sufficiente se dà conto dei criteri legali in modo sintetico quando la pena non sia sproporzionata
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento della somma alla Cassa delle Ammende
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per la sanzione pecuniaria
art. 192 c.p.p.
richiamato indirettamente dal tema della valutazione della prova dichiarativa, ma non espressamente applicato in modo autonomo nel testo
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello e già confutate, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La prova dell'identificazione dell'autore del fatto può essere desunta anche dalla diretta osservazione del teste di polizia giudiziaria che abbia assistito alla cessione e riconosca l'imputato come soggetto già noto; in tale caso, la censura su ulteriori dichiarazioni diventa non decisiva se la prova ritenuta attendibile è autonomamente sufficiente.
- La contestazione sull'inutilizzabilità di una fonte dichiarativa è irrilevante quando la decisione di merito sia sorretta da altra prova ritenuta decisiva e logicamente sufficiente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una specifica e analitica giustificazione è necessaria solo se la pena si discosti in modo rilevante dalla media edittale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese segue la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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