Cassazione Penale, Sentenza n. 38173/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva accolto l'istanza di riparazione per errore giudiziario proposta da Giulia Ligresti a seguito della revisione della sentenza di patteggiamento; i ricorrenti deducono violazioni procedurali e di motivazione per non aver adeguatamente verificato se la condotta dell'imputata avesse causato in modo esclusivo l'errore giudiziario (valutazione oggettiva ex post) e se tale condotta fosse dolosa o gravemente colposa (valutazione soggettiva ex ante). Il MEF ha inoltre censurato la liquidazione delle spese e vari profili di impugnabilità e motivazione relativi al quantum liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che l'ordinanza impugnata non abbia rispettato gli obblighi di motivazione imposti dalla sentenza di annullamento e dall'art. 627, comma 3, c.p.p.: mancata ricostruzione puntuale della formazione della base probatoria dei procedimenti inconciliabili, inesistenza di una valutazione dettagliata dell'incidenza causale, esclusiva o meno, della condotta dell'istante sull'errore giudiziario e mancata valutazione ex ante dello stato soggettivo (dolo o colpa grave). Per tali ragioni le ordinanze impugnate sono annullate e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio conforme ai principi indicati; le questioni sul quantum e sulle spese sono state ritenute assorbite e rinviate al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma citata come uno dei capi di imputazione originari; non oggetto di interpretazione decisiva nel motivare il ricorso cassatorio
art. 2622 cod. civ.
Citato tra le imputazioni originarie; non utilizzato come fondamento interpretativo della decisione sulla riparazione
art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Richiamato tra le contestazioni originarie; non centrale nella valutazione del diritto alla riparazione
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza di patteggiamento originaria che ha poi fatto oggetto di revisione; la Corte evidenzia che la revisione può rendere inconciliabili fatti posti a base del patteggiamento con altri accertati in sentenza irrevocabile
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sull'indennizzo per ingiusta detenzione richiamata nelle fasi precedenti; la Cassazione ha ritenuto assorbite le questioni sul quantum in ragione dell'annullamento dell'ordine di merito
art. 630, primo comma lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa della revisione che ha portato al proscioglimento e come contesto normativo utile a valutare l'incidenza degli elementi nuovi di prova
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma centrale: impone al giudice del rinvio di motivare compiutamente la valutazione circa la causalità della condotta dell'imputato rispetto all'errore giudiziario e di seguire le indicazioni della sentenza di annullamento; la Cassazione ha rilevato inadempimento di questi obblighi da parte della Corte d'appello
art. 643 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle condizioni per il riconoscimento della riparazione: il giudice deve verificare l'idoneità della condotta dell'istante a determinare l'errore giudiziario; la Cassazione richiama la necessità di articolare questa verifica oggettiva e soggettiva
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione ex post della possibilità di proscioglimento: la Corte d'appello doveva verificare se, al momento del patteggiamento, vi fossero elementi idonei al proscioglimento ai sensi di tale norma
art. 646 cod. proc. pen.
Citato nelle doglianze del MEF in relazione alla liquidazione delle spese e alla presunta illegittimità procedurale dell'ordinanza integrativa; la Cassazione ha ritenuto comunque assorbita la questione per effetto dell'annullamento principale
art. 568 e art. 130 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal MEF in riferimento al regime d'impugnabilità e alle eventuali correzioni di omissioni: sollevate ma ritenute assorbite dall'annullamento dell'ordinanza impugnata
art. 1227 e art. 2056 cod. civ.
Richiamati in relazione alla eventuale riduzione dell'indennizzo per colpa lieve o concorso di colpa; il MEF li invocava per chiedere la riduzione del quantum, ma la Cassazione ha lasciato la questione alla nuova valutazione di merito
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Citate dal MEF in relazione alla possibilità di compensazione delle spese; la Corte di cassazione ha rinviato la regolazione delle spese al giudice di merito a seguito dell'annullamento
Massime di principio
- Il giudice del rinvio, chiamato a decidere su domanda di riparazione per errore giudiziario, deve ricostruire puntualmente la formazione della base probatoria dei procedimenti inconciliabili e indicare testualmente le fonti e i fatti inconciliabili.
- La verifica se la condotta dell'imputato abbia causato l'errore giudiziario si svolge in due momenti: (a) giudizio oggettivo ex post sull'apporto causale (se la condotta ha determinato in modo esclusivo o concausale l'errore) e (b) giudizio soggettivo ex ante sullo stato d'animo dell'agente (dolo o colpa grave), tenendo conto delle conoscenze e delle capacità del soggetto.
- La mera richiesta di patteggiamento non impedisce di per sé il riconoscimento della riparazione, ma il comportamento difensivo deve essere analizzato concretamente per valutarne l'idoneità a causare l'errore giudiziario.
- Il giudice non può limitarsi a richiamare altre decisioni o a giustapporre contenuti di sentenze contrastanti: è obbligatorio il confronto diretto e motivato tra il materiale probatorio che ha portato alle diverse decisioni.
- Le questioni accessorie (quantum dell'indennizzo, liquidazione spese) possono risultare assorbite se la Corte di legittimità annulla la pronuncia principale; tuttavia la Corte di merito dovrà fornire motivazione adeguata sia sul diritto alla riparazione sia sulla misura dell'indennizzo in un nuovo giudizio.
- Se il giudice di merito valuta la competenza tecnica dell'istante come rilevante per l'accertamento del profilo soggettivo, tale valutazione deve essere coerente con le prove documentali e con le dichiarazioni dell'istante, non contraddittoria o priva di supporto argomentativo.
- Nel riesame della riparazione il giudice deve esaminare gli atti della fase cautelare e qualsiasi documento offerto dalle parti (interrogatori, perizie, relazioni) che possano incidere sulla valutazione della causalità e del profilo soggettivo.
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