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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17402/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mosca ha proposto ricorso straordinario per presunto errore di fatto avverso la sentenza n. 37178/23-06-2022 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione (come parte civile) avverso l'assoluzione dell'imputato Aku Pellinen per lesioni personali colpose nell'ambito di una competizione sportiva. Il ricorrente ha dedotto che la Corte di cassazione avrebbe valutato la inammissibilità sulla base di un errore materiale riguardante il momento di deposito di due pronunce giurisprudenziali 'innovative' (depositate successivamente alla presentazione del suo ricorso per cassazione del 12-02-2021), per cui la qualificazione della sua prospettazione difensiva come "manifestamente infondata" sarebbe stata fondata su un errore di fatto temporale.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha motivato la decisione su tre linee principali: (1) soggettiva: il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. può essere esercitato solo dal Procuratore generale o dal "condannato"; la parte civile non è legittimata a proporre tale rimedio; (2) formale: il difensore del ricorrente non risultava munito di procura speciale richiesta per il ricorso straordinario (e quindi ulteriore causa di inammissibilità alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n.103/2017); (3) sostanziale: l'errore dedotto è di natura valutativa (riportata come errata collocazione temporale di approdi giurisprudenziali rispetto alla prospettazione difensiva) e non è un errore percettivo/fattuale idoneo a fondare il rimedio per errore di fatto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., è stato altresì condannato a versare in via equitativa €3.000 in favore della Cassa delle ammende (tenuto conto della sentenza Corte cost., n.186/2000 e della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario per errore di fatto: la Corte sottolinea che tale rimedio è riservato al Procuratore generale e al "condannato"; la parte civile non è legittimata a proporlo. Inoltre richiede che il ricorso sia sottoscritto da difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale (effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.103/2017).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese e di disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa disposizione per imporre il pagamento di €3.000 in via equitativa.

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modifiche legge 23 giugno 2017, n.103)

    A seguito delle modifiche legislative la Corte ha richiamato l'esigenza che il ricorso straordinario sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'assenza di procura speciale integra causa di inammissibilità.

  • Sent. Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017

    Giurisprudenza richiamata per affermare l'inammissibilità del ricorso della parte civile ex art. 625-bis, confermando che lo strumento è riservato al Procuratore generale e al condannato.

  • Sent. Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008

    Ulteriore pronuncia richiamata a sostegno del principio secondo cui la parte civile non rientra nella nozione di "condannato" per l'esercizio del rimedio straordinario ex art. 625-bis.

  • Sent. Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019

    Richiamata in relazione alla necessità della procura speciale e dei requisiti formali del difensore per la proponibilità del ricorso straordinario dopo le modifiche normative.

  • Sent. Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui il ricorso per errore di fatto è inammissibile quando l'errore denunciato è di natura valutativa e si innesta su dati fattuali percepiti correttamente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio di determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende e alla valutazione sull'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è riservato al Procuratore generale e al condannato; una parte civile non può validamente proporre questo rimedio.
  • Dopo la legge n.103/2017 è essenziale che il ricorso straordinario sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: l'assenza di procura speciale determina l'inammissibilità.
  • Per poter essere censurato con il rimedio per errore di fatto l'errore deve essere di natura percettiva/fattuale (es. svista oggettiva, travisamento materiale di documenti o date), non un 'errore' di valutazione giuridica o interpretativa; la ricollocazione temporale di orientamenti giurisprudenziali rientra, di norma, nella sfera valutativa.
  • Prima di proporre un ricorso straordinario occorre verificare la legittimazione soggettiva del proponente e la completezza dei poteri del difensore; in assenza di questi requisiti il ricorso è facilmente dichiarabile inammissibile senza entrare nel merito.
  • In caso di proposizione infondata o inammissibile del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la misura può essere liquidata in via equitativa con riferimento anche alla presenza o meno di colpa nella scelta del rimedio.

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