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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9724 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società sosteneva che l'Ufficio, dopo la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione e lo svolgimento di un incontro in contraddittorio, non avesse comunicato l'esito della procedura. Secondo la contribuente, tale omissione avrebbe creato un affidamento incolpevole e un errore sulla decorrenza dei termini per impugnare l'avviso di accertamento, impedendole di comprendere che, decorso il periodo di sospensione, avrebbe dovuto proporre tempestivamente ricorso. Deduceva inoltre vizi di motivazione, anche in relazione alla questione dell'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle operazioni di vendita di GPL per uso domestico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili entrambi i motivi. Il primo motivo era inammissibile perché rivolto contro il comportamento dell'Ufficio anziché contro la motivazione della sentenza impugnata, e comunque infondato: la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare per 90 giorni, ma non impone all'Ufficio di comunicare l'esito negativo della procedura. Decorso tale termine, se non interviene il perfezionamento dell'adesione e il contribuente non impugna tempestivamente l'avviso, questo diventa definitivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La società è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12

    La presentazione dell'istanza di definizione sospende il termine d'impugnazione per 90 giorni; soltanto con il perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento perde efficacia.

    L'istanza di accertamento con adesione non rende inefficace l'avviso e non sospende indefinitamente il termine per ricorrere. Opera esclusivamente una sospensione legale di 90 giorni; se l'adesione non viene perfezionata, il contribuente deve impugnare l'avviso entro il termine residuo.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 7 e seguenti

    Le disposizioni disciplinano la procedura di accertamento con adesione, ma non prevedono un obbligo generale dell'Ufficio di comunicare al contribuente l'esito negativo dell'incontro o della procedura.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    I principi di informazione, buona fede e tutela dell'affidamento non possono derogare alla decorrenza del termine legale di 90 giorni né creare un obbligo di comunicazione non previsto dalla disciplina dell'accertamento con adesione.

  • L. n. 241 del 1990

    I principi generali dell'azione amministrativa non sono stati ritenuti idonei a modificare i termini e gli effetti specificamente stabiliti dalla normativa tributaria.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo relativo alla motivazione è stato dichiarato inammissibile anche per la mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dalla norma.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve riguardare la decisione impugnata; non è sufficiente contestare direttamente il comportamento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'avviso solo per 90 giorni; il termine riprende automaticamente senza necessità di una comunicazione dell'Ufficio.
  • Il contribuente non deve attendere una comunicazione dell'amministrazione sull'esito dell'incontro: se l'adesione non viene formalmente perfezionata, deve calcolare autonomamente il termine residuo e proporre ricorso in tempo utile.
  • Il protrarsi delle interlocuzioni o dell'attività istruttoria dell'Ufficio non interrompe né proroga la sospensione legale del termine.
  • L'avviso di accertamento perde efficacia per effetto dell'adesione solo quando la definizione viene perfezionata; in mancanza, l'avviso resta efficace e diventa definitivo se non viene impugnato tempestivamente.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere rivolte con precisione alla sentenza impugnata, riportare gli atti e le contestazioni rilevanti e rispettare i requisiti di autosufficienza e specificità.

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