Sentenza del 16/11/2022 n. 5155 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Tributi erariali - Prescrizione ordinaria decennale - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Configurabilità - Fondamento. (1° massima). Riscossione - Cartella di pagamento - Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso concerne due questioni: 1) se per tributi erariali accertati con atto definitivo (non impugnato) si applichi la prescrizione breve quinquennale prevista per prestazioni periodiche o l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; 2) se la cartella di pagamento che segue un atto fiscale già quantificato debba fornire una motivazione specifica sul calcolo degli interessi maturati o se il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori siano sufficienti ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.
La decisione
La Corte ha stabilito: 1) per i tributi erariali accertati con atto definitivo non impugnato non trova applicazione la prescrizione breve quinquennale delle prestazioni periodiche; opera invece il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (richiamando Cass. 8297/2020 e 10549/2019). 2) La cartella di pagamento, quando segue un atto che ha già determinato il quantum del tributo e degli interessi, è adeguatamente motivata riguardo al calcolo degli interessi ulteriori tramite il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli importi aggiuntivi: tale indicazione soddisfa l'obbligo di motivazione dell'art. 7 L. 212/2000 (secondo Cass. 2281/2022). In pratica la cartella non è nulla per difetto di motivazione purché riporti il riferimento all'atto originario e indichi l'ammontare degli ulteriori accessori.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
fissato il termine ordinario decennale di prescrizione per le azioni personali; applicabile ai crediti erariali accertati con atto definitivo, escludendo la prescrizione quinquennale prevista per prestazioni periodiche quando l'atto ha definitivamente quantificato il debito
art. 2953 c.c.
rilevante nella disciplina della prescrizione estintiva e nella distinzione tra termini ordinari e brevi; evocata per il principio di diritto sulla durata della prescrizione ma non interpretata in senso favorevole alla prescrizione breve per tributi definiti
l. 212/2000, art. 7
l'obbligo di motivazione degli atti impositivi è rispettato anche quando la cartella richiami l'atto originario che ha già quantificato tributo e interessi, purché la cartella stessa quantifichi gli ulteriori accessori maturati e consenta al contribuente di comprendere il conteggio
Massime di principio
- Se l'amministrazione ha emesso un atto fiscale definitivo (non impugnato) che ha già determinato il quantum del tributo, per il relativo recupero si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
- La prescrizione breve quinquennale per prestazioni periodiche non è applicabile quando l'obbligazione tributaria è stata definitivamente accertata in un atto che fissa il debito; in tali casi il credito è equiparato a un diritto personale soggetto alla prescrizione ordinaria.
- La cartella di pagamento successiva a un atto impositivo già determinativo del debito può limitarsi a richiamare l'atto precedente e riportare la quantificazione degli ulteriori accessori (es. interessi maturati), e ciò è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione dell'art. 7 L. 212/2000, a condizione che il contribuente possa verificare il calcolo.
- Non è sufficiente invece un richiamo generico che non permetta al contribuente di risalire con ragionevole chiarezza al conteggio: la motivazione deve consentire la comprensione del calcolo degli accessori e l'esercizio efficace dei rimedi impugnatori.
- In situazioni analoghe verificare sempre: se l'atto impositivo è divenuto definitivo, la decorrenza e durata della prescrizione (10 anni); se la cartella quantifica gli accessori con richiamo all'atto originario; e, in caso di dubbio, richiedere la documentazione di dettaglio o proporre impugnazione per carenza motivazionale o errore di calcolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 nov 2022Sentenza del 16/11/2022 n. 239 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 nov 2022Sentenza del 16/11/2022 n. 862 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 16 nov 2022Sentenza del 16/11/2022 n. 5130 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 nov 2022Sentenza del 16/11/2022 n. 5131 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 nov 2022Sentenza del 16/11/2022 n. 5132 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 16 nov 2022Sentenza del 16/11/2022 n. 5137 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →