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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09509/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dai genitori e dai germani di una vittima di omicidio preterintenzionale contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere il risarcimento del danno da non corretta e integrale attuazione della direttiva 2004/80/CE, relativa agli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti aventi rilevanza transfrontaliera. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, liquidando il danno in somme corrispondenti a quelle già riconosciute ai familiari nel processo penale contro l'autrice del reato. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la Presidenza ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme civilistiche sul risarcimento del danno e dell'art. 12 della direttiva 2004/80/CE, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe illegittimamente sovrapposto il risarcimento dovuto per l'inadempimento statale all'indennizzo previsto dalla direttiva con il risarcimento del danno da reato imputabile all'autore materiale, senza distinguere le due diverse responsabilità; con il secondo ha dedotto nullità per omessa o apparente motivazione sulla quantificazione del danno. I controricorrenti hanno resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto, ma il loro controricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dei familiari per mancanza di procura speciale al giudizio di legittimità. Nel merito ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo infondati entrambi i motivi. La Corte ha osservato che nei motivi di appello proposti in origine dalla Presidenza non era stata devoluta la questione della quantificazione del danno, affrontata solo tardivamente nelle conclusioni finali; perciò in cassazione non poteva essere censurata la liquidazione confermata dalla Corte d'appello. Il principio del tantum devolutum quantum appellatum vale anche quando si controverte di responsabilità da inadempimento di obbligazione ex lege, sicché il giudice di appello non era tenuto a motivare su un punto non devoluto. È stata inoltre disposta, a carico della ricorrente, la statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della violazione di legge relativa alla quantificazione del danno e all'applicazione della direttiva UE e delle norme civilistiche sul risarcimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare l'asserita omessa o apparente motivazione sulla determinazione del danno.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura obbligatoria ex lege della pretesa risarcitoria da mancata attuazione della direttiva.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per distinguere la responsabilità aquiliana dell'autore del reato dalla pretesa verso lo Stato per mancata attuazione della direttiva.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come norma sulla determinazione del danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato come criterio di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato per sottolineare che la responsabilità civile da reato grava sull'autore del fatto e non sullo Stato in sostituzione o aggiunta di esso.

  • art. 12 della direttiva 2004/80/CE

    Richiamato per sostenere che l'indennizzo equo e adeguato non deve necessariamente corrispondere al risarcimento integrale del danno da reato.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato come base del provvedimento del Tribunale di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il presupposto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge 7 luglio 2016, n. 122, art. 11, comma 3

    Richiamata come legge di attuazione della direttiva 2004/80/CE, con riferimento ai decreti ministeriali attuativi del 2017 e del 2019.

  • d.m. 31 agosto 2017

    Richiamato come parametro normativo di attuazione della disciplina sugli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti.

  • d.m. 22 novembre 2019

    Richiamato come successivo parametro di attuazione della disciplina sugli indennizzi.

Massime di principio

  • Se un capo della sentenza di primo grado non è stato specificamente devoluto con i motivi di appello, esso non può essere censurato in cassazione, perché il giudizio di gravame è delimitato dal principio tantum devolutum quantum appellatum.
  • La regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera anche nei giudizi in cui si discute di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione ex lege: il giudice d'appello non può modificare o rivalutare aspetti non impugnati e non deve motivare su questioni rimaste fuori dal devolutum.
  • L'indennizzo previsto dalla normativa di attuazione della direttiva 2004/80/CE non coincide necessariamente con il risarcimento integrale del danno risarcibile verso l'autore del reato; occorre tenere distinti il titolo della pretesa contro lo Stato e quello della responsabilità civile da reato.
  • La censura di omessa o apparente motivazione sulla quantificazione del danno è infondata quando la questione del quantum non sia stata ritualmente devoluta al giudice di appello.
  • La mancanza di procura speciale per il giudizio di legittimità determina l'inammissibilità del controricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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