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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21536/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che chiedeva l'inquadramento nel terzo livello del CCNL edilizia industria e le conseguenti differenze retributive, assumendo che i diversi rapporti di lavoro intercorsi nel tempo con più ditte individuali riconducibili a soggetti asseriti soci integrassero in realtà una società di fatto, ovvero comunque un unico centro datoriale. I giudici di merito avevano invece ritenuto non provata l'esistenza della società di fatto, evidenziando che il lavoratore aveva intrattenuto rapporti distinti con diverse ditte individuali e che mancavano prova di un fondo comune, di esercizio in comune dell'attività e di partecipazione agli utili e alle perdite. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, in sette motivi, violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova sull'esistenza della società di fatto; motivazione apparente e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c.; omessa pronuncia su motivi di appello relativi all'utilizzo di documenti tardivamente prodotti e alla mancata condanna di una delle ditte individuali per un determinato periodo; nonché omessa pronuncia sulla domanda di pagamento riferita all'ultimo periodo di lavoro ammesso dal datore. I resistenti sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte poco chiare e comunque infondate: la sentenza impugnata aveva dato motivazione adeguata e correttamente applicato il principio per cui chi allega l'esistenza di una società di fatto, quale controparte contrattuale, deve provarne gli elementi costitutivi. La Corte ha ribadito che la società di fatto richiede la dimostrazione del patto sociale e dei suoi elementi essenziali, anche mediante prove orali o presunzioni, e che nel caso concreto tali elementi non risultavano provati. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze su documenti tardivi e omessa pronuncia, rilevando che la questione del trasferimento d'azienda era irrilevante rispetto alla domanda proposta e che non vi era omessa pronuncia sulla pretesa contro il singolo datore, trattandosi di domanda diversa da quella proposta verso la società di fatto. Nulla è stato disposto sulle spese perché la parte vittoriosa è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza della società di fatto grava su chi la allega come fonte del rapporto e della responsabilità datoriale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta non apparente ma adeguata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la domanda proposta riguarda un soggetto e un petitum diversi da quelli evocati con il motivo di ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato scrutinato anche sotto il profilo dei vizi processuali denunciati, ma le censure sono risultate inammissibili o infondate.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi intende far valere l'esistenza di una società di fatto quale titolare del rapporto di lavoro deve provare gli elementi costitutivi del vincolo sociale: fondo comune, esercizio in comune dell'attività, ripartizione di utili e perdite e collaborazione stabile in vista di uno scopo economico comune.
  • La prova della società di fatto può essere fornita anche per testi o presunzioni, ma deve comunque risultare da elementi concreti e univoci; la mera contiguità soggettiva tra più imprenditori o la successione di rapporti di lavoro con diverse ditte non basta.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito ha deciso sulla domanda proposta e la censura di legittimità mira a introdurre una domanda diversa, per petitum o causa petendi, nei confronti di un diverso legittimato passivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo chiaro e specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata o non evidenziano un effettivo errore di diritto o processuale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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