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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1252

Regolamento (UE) 2016/1252 del Consiglio, del 28 luglio 2016, che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32016R1252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo mirato le possibilità di pesca per il 2016, modificando i TAC e i contingenti di diverse specie in varie zone marittime. Introduce inoltre disposizioni transitorie per l'inizio del 2017, così da evitare vuoti normativi sui trasferimenti di contingenti e sui divieti/periodi di chiusura. Infine corregge una denominazione di specie, disciplina una deroga limitata per un progetto sulle catture accessorie di spinarolo e aggiorna la classificazione di uno stock di spratto nel Mar Baltico.

Modifica le possibilità di pesca 2016 per taluni stock ittici e aggiorna la classificazione di uno stock nel Baltico, intervenendo sui regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione interessati dalle possibilità di pesca fissate per il 2016 nelle acque dell'Unione e, per alcune specie, in determinate acque non dell'Unione o acque internazionali. Incide su specifici stock e zone CIEM/Baltico, su trasferimenti di contingenti connessi alle ORGP, su divieti e periodi di chiusura, su contingenti scientifici o deroghe limitate, e sul quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico destinato all'allevamento in Portogallo. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica tabelle, note e disposizioni transitorie dei regolamenti già vigenti.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2016

Il regolamento interviene sul quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2016/72 e, in un punto specifico, sul regolamento (UE) 2015/2072. La finalità è adeguare i quantitativi di cattura a nuovi pareri scientifici, a esiti di consultazioni internazionali e a esigenze operative emerse nel corso dell'anno, evitando al contempo incertezze giuridiche nella fase di passaggio al 2017.

Ambito materiale e logica dell'intervento

Il testo riguarda stock ittici e gruppi di stock pescati nelle acque dell'Unione e, in alcuni casi, in acque internazionali o non dell'Unione. Le modifiche toccano l'aringa, il gamberello boreale, la sogliola, lo spratto, lo spinarolo e il tonno rosso, con aggiornamento dei TAC, dei contingenti nazionali e di talune note tecniche applicabili alle catture accessorie, ai divieti e alle deroghe. Il regolamento si fonda sull'articolo 43, paragrafo 3, TFUE ed è adottato dal Consiglio su proposta della Commissione.

Correzione della denominazione dello spinarolo

Una modifica di coordinamento riguarda la denominazione della specie Squalus acanthias. Nella versione italiana del regolamento (UE) 2016/72, il riferimento a "spinarolo/gattuccio" è sostituito con "spinarolo". La correzione è recepita anche negli allegati I e IA, dove la specie viene uniformemente indicata come Squalus acanthias / Spinarolo.

Disposizioni transitorie per il 2017

Per evitare vuoti normativi all'inizio del 2017, l'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/72 è integrato con una previsione che estende fino al 31 gennaio 2017 le regole sui trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e sulla loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Inoltre è introdotto un articolo 48 bis che proroga, mutatis mutandis, fino all'entrata in vigore del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2017, l'applicazione di:

  • articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5;
  • articolo 12, paragrafo 2;
  • articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46.

La ratio è mantenere continuità per i divieti di pesca, i periodi di chiusura e le altre misure tecniche connesse.

Aggiornamento dei TAC e dei contingenti per specie e zone

Gli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72 sono aggiornati in modo puntuale.

Per l'aringa vengono sostituite le tabelle relative:

  • alle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN, con TAC complessivo pari a 4 170 tonnellate;
  • alle zone VIaS, VIIb e VIIc, con TAC pari a 1 630 tonnellate e applicazione di specifiche esclusioni del regolamento (CE) n. 847/96.

Per il gamberello boreale:

  • nella zona CIEM IIIa il TAC è fissato a 10 987 tonnellate, di cui 5 867 all'Unione, ripartite tra Danimarca e Svezia;
  • nelle acque norvegesi a sud di 62° N il TAC è non pertinente e l'Unione dispone di 512 tonnellate complessive.

Per la sogliola nella zona VIIa il TAC è di 40 tonnellate, con una previsione di contingente aggiuntivo scientifico di 7 tonnellate, assegnabile da Stati membri che dispongano di contingenti nella divisione VIIa e previo accordo comune, per navi sottoposte alla valutazione dello CSTEP.

Per lo spratto nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV il TAC è fissato a 245 000 tonnellate, di cui 219 500 all'Unione, con quantitativi per Norvegia e Isole Færøer e specifiche regole sulle catture accessorie e sull'imputazione di limanda e merlano.

Regime dello spinarolo: divieto generale e deroga limitata

La disciplina dello spinarolo è quella più articolata. Nelle zone IIIa e IIa/IV le tabelle fissano TAC pari a 0 tonnellate. Nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV il TAC è pari a 270 tonnellate, ma con un regime speciale legato a un programma di prevenzione delle catture accessorie.

Le note alle tabelle stabiliscono che lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal TAC e che gli esemplari catturati accidentalmente, quando non soggetti all'obbligo di sbarco, devono essere immediatamente rilasciati senza essere danneggiati. Resta inoltre fermo quanto previsto dagli articoli 13 e 46 del regolamento (UE) 2016/72 per le zone specificamente indicate.

A titolo di deroga, una nave che partecipi al programma di prevenzione delle catture accessorie, valutato positivamente dallo CSTEP, può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli trovati morti al momento dell'issata dell'attrezzo. Gli Stati membri partecipanti devono garantire che il totale annuo non superi 270 tonnellate, notificare preventivamente alla Commissione l'elenco delle navi autorizzate e scambiarsi informazioni sulle zone in cui il programma è attuato.

Tonno rosso e allevamento in Portogallo

L'allegato IV del regolamento (UE) 2016/72 è modificato nella tabella B relativa al quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico destinato all'allevamento. Al Portogallo è attribuito un massimale di 500 tonnellate. Il considerando spiega che la misura deriva da una decisione assunta in sede ICCAT per consentire al Portogallo di avviare un allevamento di tonno rosso.

Modifica del regolamento sul Mar Baltico e spratto

Il regolamento (UE) 2015/2072 è modificato per quanto riguarda lo spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32. La tabella aggiornata attribuisce all'Unione 202 320 tonnellate e qualifica il TAC come non pertinente, con applicazione del solo articolo 6, paragrafo 3, del regolamento modificato e qualificazione come TAC analitico.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, si applica con decorrenza dal 1o gennaio 2016. Il Consiglio giustifica espressamente l'applicazione retroattiva osservando che le possibilità di pesca interessate non erano ancora state esaurite e che, quindi, non risultano compromessi certezza del diritto e legittimo affidamento.

Disposizioni principali

Correzione della denominazione dello spinarolo

Nella versione italiana dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/72, il riferimento a squalus acanthias passa da "spinarolo/gattuccio" a "spinarolo". Anche gli allegati I e IA sono allineati alla denominazione corretta, con la voce latina Squalus acanthias e il nome comune "Spinarolo".

Proroga dei trasferimenti di contingenti ORGP

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/72 è integrato con un paragrafo 5 che estende l'applicazione delle regole sui trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e sulla successiva assegnazione agli Stati membri fino al 31 gennaio 2017.

Disposizioni transitorie per il 2017

È inserito l'articolo 48 bis nel regolamento (UE) 2016/72: l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2017 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017.

Aggiornamento dei TAC e dei contingenti per specie e zone selezionate

Gli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72 sono modificati per aggiornare le possibilità di pesca di aringa, gamberello boreale, sogliola, spratto, spinarolo e tonno rosso, con variazioni dei quantitativi assegnati a Stati membri, Unione e, ove previsto, a paesi terzi o contesti specifici. Le tabelle aggiornano anche note tecniche su catture accessorie, divieti di pesca e imputazione delle catture.

Deroga scientifica e contingente aggiuntivo per la sogliola

Per la sogliola nella divisione CIEM VIIa è prevista la possibilità che gli Stati membri titolari di contingenti assegnino, di comune accordo, un totale di 7 tonnellate a una o più navi impegnate in pesca scientifica diretta, previa valutazione dello CSTEP. La deroga è subordinata alla comunicazione preventiva alla Commissione del nome delle navi.

Deroga e limiti per il progetto di prevenzione delle catture accessorie di spinarolo

Per lo spinarolo (Squalus acanthias) è previsto un regime precauzionale speciale: le catture restano in linea generale vietate o fissate a 0 tonnellate in più zone, ma le navi partecipanti a un programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP possono sbarcare spinaroli trovati morti, entro un limite annuo complessivo di 270 tonnellate e un massimo mensile di 2 tonnellate per nave. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione l'elenco delle navi partecipanti e scambiare informazioni sulle zone del programma.

Fissazione del quantitativo massimo di catture di tonno rosso per il Portogallo

L'allegato IV del regolamento (UE) 2016/72 è modificato: nella tabella B il Portogallo è autorizzato a un quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico pari a 500 tonnellate da destinare al proprio allevamento.

Classificazione dello spratto nel Mar Baltico

L'allegato del regolamento (UE) 2015/2072 è modificato per lo spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32, che viene inserito tra gli stock rientranti nei limiti biologici di sicurezza. La tabella aggiornata prevede un TAC non pertinente e un totale per l'Unione di 202 320 tonnellate.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Il legislatore motiva l'applicazione retroattiva con il fatto che i limiti di cattura del regolamento (UE) 2016/72 si applicavano già dal 1o gennaio 2016 e che le possibilità di pesca interessate non risultavano ancora esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichegestione dei contingentipolitica comune della pescatutela degli stock ittici

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