Circolare numero 143 del 27-6-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l'accordo del 21.4.1997 tra organizzazioni artigiane e sindacati, che consente agli accordi regionali di definire una sanatoria delle omissioni contributive verso gli enti bilaterali e i fondi contrattuali del settore artigiano. Gli accordi territoriali possono fissare somme forfettarie o criteri annuali di regolarizzazione, nonché differire i versamenti fino al 31.12.1997. L'INPS deve riconoscere tali accordi ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi e del contributo di solidarietà del 10%, mentre dal 1.1.1998 torna la disciplina ordinaria. Vengono inoltre indicati i codici di denuncia, la base imponibile, le modalità di calcolo e le conseguenze per chi non si adegua agli accordi regionali.
Sanatoria contributiva per enti bilaterali e fondi dell'artigianato
Sanatoria contributiva per enti bilaterali e fondi dell'artigianato
La circolare dà attuazione all'accordo del 21 aprile 1997 tra organizzazioni artigiane e sindacati, collegandolo alla precedente circolare n. 37 del 19.2.1997 e al messaggio n. 02391 del 27.3.1997. L'intervento riguarda la regolarizzazione, in via generalizzata e con effetti sananti, delle omissioni contributive nei confronti degli enti bilaterali e dei fondi contrattuali del settore artigiano, con riflessi anche sugli obblighi verso l'INPS.
Accordo nazionale e accordi regionali attuativi
L'accordo nazionale prevede che le organizzazioni artigiane e sindacali possano stipulare, a livello regionale, entro il 20 giugno 1997, intese specifiche per consentire ai datori di lavoro inadempienti di sanare le omissioni contributive. Tali accordi possono stabilire:
- il versamento di una somma forfettaria;
- oppure un importo commisurato a ciascun anno cui si riferisce l'inadempienza.
La finalità è la copertura integrale di ogni obbligazione contributiva verso gli enti bilaterali o i fondi contrattualmente previsti.
Differimento dei versamenti e ambito temporale
Per ampliare l'accesso alla sanatoria, le parti sociali possono inoltre posticipare, entro e non oltre il 31.12.1997, il termine di versamento dei contributi dovuti a qualsiasi titolo:
- al Fondo di sostegno al reddito;
- al Fondo per la rappresentanza sindacale;
- per gli anni dal 1989 al 1997.
La circolare precisa che il termine per gli adempimenti in regime di sanatoria è comunque il 31.12.1997, mentre dal 1.1.1998 tornano pienamente operative le norme ordinarie.
Effetti sui rapporti con l'INPS
L'INPS deve recepire gli accordi regionali che ridefiniscono misura e tempi dei versamenti ai fondi, ai fini di:
- riconoscere il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali;
- riconoscere gli sgravi contributivi;
- determinare il contributo di solidarietà del 10% dovuto all'Istituto.
Il differimento dei termini, se effettuato in base agli accordi territoriali, comporta che non vi sia inadempienza né per il versamento delle somme agli enti bilaterali né per il contributo di solidarietà del 10% all'INPS, purché i pagamenti avvengano entro i termini previsti dai singoli accordi regionali.
Base imponibile del contributo di solidarietà
La circolare chiarisce che la base imponibile del contributo di solidarietà del 10% è, di norma, pari all'80% del contributo al Fondo di sostegno del reddito. Ciò perché:
- l'80% dell'accantonamento finanzia le provvidenze a favore dei lavoratori;
- il restante 20% è destinato agli interventi a favore delle imprese.
Dal 1.1.1998, in regime ordinario, il contributo del 10% viene determinato su un imponibile pari, di norma, a L. 67.200 annue per ciascun dipendente, corrispondenti all'80% di L. 84.000. Se è prevista contribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria destinata al Fondo di sostegno del reddito, tale somma va inclusa nella base imponibile.
Modalità di versamento e codici contributivi
Le imprese artigiane che si adeguano agli accordi regionali devono versare il contributo del 10% con la denuncia contributiva relativa al mese in cui avviene il versamento al Fondo di sostegno al reddito, utilizzando il codice "M900", fermo restando il termine stabilito dall'accordo regionale.
La quota dovuta al Fondo per la rappresentanza sindacale, trattandosi di sanatoria per periodi pregressi, può essere versata all'INPS nella misura e nei termini fissati dagli accordi regionali tramite denuncia DM 10, con utilizzo del codice "W150".
Compilazione della denuncia DM10/2
Per la compilazione operativa, i datori di lavoro devono:
- determinare l'importo complessivo degli accantonamenti su cui calcolare il contributo, da indicare nella casella "retribuzioni" dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle inferiori nel caso contrario;
- calcolare il 10% sull'importo così arrotondato e indicarlo nella casella "somme a debito del datore di lavoro" dei medesimi quadri, con analogo arrotondamento;
- indicare il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento;
- non compilare la casella "numero giornate".
Conseguenze per chi non aderisce
Per le imprese che non si adeguano agli accordi regionali, continuano a prodursi gli effetti previsti dalla contrattazione originaria sia in tema di contributo del 10% dovuto all'INPS sulla quota di accantonamento destinata alle provvidenze per i lavoratori, sia in tema di decadenza dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e dagli sgravi contributivi. La circolare richiama inoltre la conferma di quanto già precisato al punto A/1 della circolare n. 37 del 19.2.1997.
Punti principali
Accordo nazionale del 21.4.1997 e sanatoria
Le parti sociali dell'artigianato convengono che, per sanare omissioni contributive verso gli enti bilaterali e regolarizzare i rapporti con l'INPS, possano essere stipulati entro il 20 giugno 1997 accordi regionali che prevedano il versamento di una somma forfettaria o commisurata a ciascun anno di inadempienza. Tali somme devono coprire integralmente le obbligazioni contributive verso gli enti bilaterali o i fondi contrattualmente previsti.
Differimento dei versamenti ai fondi
Per ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare della sanatoria, le parti possono posticipare entro e non oltre il 31.12.1997 il termine di versamento dei contributi dovuti, a qualsiasi titolo, al Fondo di sostegno al reddito e al Fondo per la rappresentanza sindacale per gli anni 1989-1997.
Effetti sull'INPS e sul contributo di solidarietà
Il differimento disposto dagli accordi regionali comporta che, se i versamenti sono eseguiti nei termini previsti da ciascun accordo territoriale, non si configurano inadempienze né per le somme dovute agli enti né per il contributo di solidarietà del 10% dovuto all'INPS. Gli accordi regionali devono essere trasmessi all'Istituto, in analogia a quanto avvenuto con il Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 236/1993.
Riconoscimento degli accordi regionali ai fini previdenziali
Gli accordi territoriali che ridefiniscono misura e tempi dei versamenti ai fondi bilaterali devono essere recepiti dall'INPS ai fini del riconoscimento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, nonché per il calcolo del contributo di solidarietà del 10% sulla base imponibile confermata o rimodulata dagli accordi regionali.
Base imponibile e misura ordinaria del contributo
La base imponibile del contributo di solidarietà è di norma pari all'80% del contributo al Fondo di sostegno del reddito, poiché tale quota finanzia le provvidenze a favore dei lavoratori; il restante 20% è destinato agli interventi a favore delle imprese. Dal 1.1.1998 tornano in vigore le norme ordinarie e il contributo del 10% è calcolato su un imponibile pari, di norma, a L. 67.200 annue per ciascun dipendente (80% di L. 84.000), salvo eventuale contribuzione aggiuntiva destinata al fondo, che deve essere inclusa nella base imponibile.
Modalità operative di denuncia e codici
Le imprese artigiane che si adeguano agli accordi regionali devono versare il contributo del 10% con la denuncia contributiva del mese in cui avviene il versamento al Fondo di sostegno al reddito, utilizzando il codice "M900", nel rispetto del termine stabilito dall'accordo regionale. La quota dovuta al Fondo per la rappresentanza sindacale, in quanto sanatoria di periodi pregressi, può essere versata all'INPS nella misura e nei termini stabiliti dagli accordi regionali mediante denuncia DM 10 con codice "W150".
Termine finale della sanatoria e ripristino della disciplina ordinaria
Il termine per effettuare gli adempimenti in regime di sanatoria, da regolare comunque tramite accordi regionali, è il 31.12.1997. Dal 1.1.1998 si applicano nuovamente le norme ordinarie.
Indicazioni pratiche di compilazione DM10/2
Per il calcolo e la denuncia, i datori di lavoro devono: determinare l'importo complessivo degli accantonamenti da riportare nella casella "retribuzioni" dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, con arrotondamento alle mille lire superiori o inferiori secondo le regole generali; calcolare il 10% su tale importo e indicarlo nella casella "somme a debito del datore di lavoro"; indicare il numero dei dipendenti interessati; non compilare la casella "numero giornate".
Effetti per i datori di lavoro che non aderiscono
Per le imprese che non si adeguano agli accordi regionali continuano a valere le conseguenze previste dalla contrattazione originaria sia sul versante del contributo del 10% all'INPS sia sulla decadenza dalla fiscalizzazione degli oneri sociali e dagli sgravi contributivi, in ragione della natura di sanatoria attribuita all'accordo del 21.4.1997. Resta inoltre confermato quanto già precisato al punto A/1 della circolare n. 37 del 19.2.1997.
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