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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11553/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Senegal, aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese dopo contrasti con il sindaco del villaggio, relativi a un terreno sul quale si intendevano realizzare progetti edilizi. Secondo il suo racconto, il sindaco lo aveva denunciato alla polizia e le autorità locali non erano in grado di proteggerlo dalle prevaricazioni, anche per la corruzione della polizia e delle altre autorità statali. Il Tribunale di Catania aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e umanitaria; la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 27 luglio 2018, aveva rigettato l’appello, ritenendo non sussistenti atti persecutori o rischio di danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007, né un rischio rilevante ai sensi della lett. c), anche in ragione della tregua in Casamance, e qualificando il richiedente come migrante economico non vulnerabile. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: il primo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 251/2007, per mancata applicazione dell’onere probatorio attenuato, omessa valutazione della credibilità e mancato approfondimento dell’effettività della protezione statale; il secondo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007; il terzo denunciava violazione dell’art. 14, lett. b) e c), del medesimo decreto; il quarto censurava il diniego della protezione umanitaria richiamando l’art. 112 c.p.c., l’art. 19 del T.U. immigrazione, l’art. 32 del d.lgs. n. 251/2007 e l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e il terzo limitatamente alla censura relativa all’art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007. Ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse esaminato le allegazioni sulla mancanza di protezione da parte delle autorità statali e avesse omesso la verifica officiosa sia dell’effettiva capacità di protezione dello Stato d’origine sia della situazione attuale del Paese rispetto al rischio dedotto. Il secondo motivo e la parte del terzo riferita all’art. 14, lett. c), sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una diversa valutazione delle fonti internazionali e delle condizioni di pericolosità interna. Il quarto motivo sulla protezione umanitaria è stato dichiarato inammissibile perché formulato genericamente e senza indicare specifiche ragioni di vulnerabilità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    Inoltre, è necessario che il Giudice della protezione internazionale proceda ad una valutazione dei fatti prospettati alla luce della situazione attuale del Paese d’origine del richiedente non potendo fermarsi alle sole ragioni che spinsero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese, in ossequio a quanto disposto dal D.L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a).

    La valutazione della domanda deve considerare i fatti allegati alla luce della situazione attuale del Paese d’origine e non limitarsi alle ragioni che determinarono la partenza.

  • art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007

    In tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

    La protezione sussidiaria non può essere negata solo perché il danno grave proviene da soggetti privati: occorre verificare se le autorità statali del Paese d’origine siano in grado di offrire tutela adeguata ed effettiva e se la richiesta di protezione a tali autorità sarebbe inutile.

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    Ne deriva una violazione dello specifico dovere dell’autorità accertatrice di verifica della veridicità di quanto affermato, allegato e prodotto al riguardo, così come stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (v. Cass. n. 25873/2013).

    L’autorità accertatrice deve verificare le allegazioni e gli elementi prodotti in merito alla mancanza di protezione delle autorità del Paese d’origine.

Massime di principio

  • Nella domanda di protezione sussidiaria fondata sul rischio di danno grave proveniente da soggetti privati, la tutela non può essere esclusa per la sola natura privata degli agenti persecutori; il giudice deve verificare d’ufficio se le autorità del Paese d’origine siano in grado di offrire una protezione adeguata ed effettiva e se sia concretamente utile rivolgersi a esse.
  • Il giudice della protezione internazionale deve valutare le allegazioni sul rischio tenendo conto della situazione attuale del Paese d’origine, senza limitarsi alle ragioni storiche che hanno determinato l’espatrio.
  • Quando sono allegati e documentati l’assenza o l’inefficacia della protezione statale nel Paese d’origine, l’autorità accertatrice deve verificarne la veridicità e svolgere il necessario accertamento officioso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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