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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32800/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la decisione di primo grado: non doversi procedere per molestia/disturbo (capo A) per prescrizione e assoluzione per il reato di minaccia (capo B, art. 612 c.p.) perché il fatto non sussiste. Il ricorso articolava tre motivi principali: 1) vizio di correlazione tra capo d'imputazione e fatto ritenuto in sentenza e contraddittorietà della motivazione (sosteneva che la contestazione includeva anche la minaccia di licenziamento richiamata da "altre frasi analoghe"); 2) errata esclusione dell'elemento oggettivo della minaccia, cioè dell'idoneità intimidatoria delle espressioni proferite, considerate nel contesto e alla luce della qualità del reo (datore di lavoro); 3) errore di valutazione delle prove e travisamento della prova in violazione dell'art. 192 c.p.p., per non aver preso in considerazione testimonianze e perizie che avrebbero dimostrato il disturbo psicologico della persona offesa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha confermato che: il perimetro dell'imputazione non comprendeva la minaccia di licenziamento e la locuzione "altre frasi analoghe" non estendeva la contestazione ad un fatto autonomo non descritto; la valutazione sull'idoneità intimidatoria delle espressioni è questione di merito che va decisa con criterio medio nel contesto concreto e la Corte d'appello non ha fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria tale da giustificare intervento di legittimità; l'allegato travisamento della prova non è stato dedotto con la specificità richiesta, rendendo inammissibile il motivo che lamentava omissioni probatorie. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e non è stata disposta alcuna riforma della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    menzionato in relazione al reato di molestia o disturbo alle persone

    Richiamato come norma relativa alla contravvenzione per molestie/disturbo; nel caso il procedimento relativo è stato dichiarato estinto per prescrizione

  • art. 606 cod. pen.

    cited nel capo A come contravvenzione applicata alle telefonate, SMS e lettere

    Indicata nel capo A quale norma penale applicata alle condotte moleste tramite comunicazioni; la Corte ha comunque dato rilievo al contenuto materiale del capo di imputazione nel circoscrivere il fatto contestato

  • art. 612 cod. pen.

    norma del reato di minaccia richiamata per il capo B

    Il delitto di minaccia è valutato come reato di pericolo: l'idoneità intimidatoria va apprezzata con criterio medio in relazione al contesto; non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita

  • artt. 517-521 cod. proc. pen.

    richiamati nel primo motivo in tema di correlazione tra atto di accusa e fatto

    Norme sul contenuto e sulla correlazione dell'atto di accusa: la Corte ha ritenuto che l'editto accusatorio, così formulato, non comprendeva la prospettazione di licenziamento come fatto autonomo non descritto

  • art. 192 cod. proc. pen.

    invocato nel terzo motivo in tema di valutazione della prova

    Norma sulla valutazione complessiva della prova: la Corte ha richiamato che il giudice di merito ha ampio potere di apprezzamento e che il ricorso per travisamento della prova richiede l'indicazione specifica e decisiva delle prove ritenute omesse o travisate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alle conclusioni

    Norma procedurale richiamata per consentire e regolare la presentazione di atti e conclusioni scritte (contestualizzata alle modalità processuali adottate)

Massime di principio

  • La formulazione dell'atto di accusa delimita il "fatto" giudicabile: espressioni generiche come "altre frasi analoghe" non estendono automaticamente la contestazione a episodi distinti e non descritti, soprattutto se tali episodi costituiscono condotte autonome (ad es. minaccia di licenziamento).
  • L'accertamento dell'idoneità intimidatoria (art. 612 c.p.) è un apprezzamento di merito che va effettuato con criterio medio e tenendo conto del contesto fattuale; la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o se vi è travisamento evidente della prova.
  • La percezione soggettiva della vittima non è requisito necessario per l'integrazione del reato di minaccia; rileva la capacità obiettiva delle espressioni, valutata nella concreta situazione e rispetto alla persona dell'agente.
  • In sede di cassazione le doglianze sul travisamento o omissione della prova richiedono l'indicazione puntuale delle prove sostanzialmente decisive che si ritiene siano state travisate o omesse; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
  • La discrezionalità valutativa del giudice di merito è ampia: per ottenere la cassazione per vizi di motivazione bisogna dimostrare vizi di spessore rilevabile in maniera macroscopica, non semplici alternative interpretative plausibili.

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