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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8216/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per genericita' dei motivi. In primo grado era stato condannato a 9 mesi di reclusione e 400 euro di multa per furto di energia elettrica. Con un unico motivo il difensore denunciava vizio di motivazione della Corte d'appello: pur contestando il riconoscimento della recidiva e la commisurazione della pena, l'atto di impugnazione conteneva doglianze specifiche sui punti censurati, pertanto l'appello non poteva essere dichiarato generico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per aver dichiarato genericita' dei motivi senza rispondere alle deduzioni specifiche della difesa circa la mancata valutazione del profilo sostanziale della recidiva. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (riconoscimento della recidiva e commisurazione della pena) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Norme richiamate

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) Rv. 268822

    l'onere di specificita', a carico dell'impugnante, e' direttamente proporzionale alla specificita' con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato

    La Cassazione interpreta il principio secondo cui la specificita' dei motivi di impugnazione deve essere valutata in rapporto alla chiarezza e dettaglio della motivazione del giudice di merito: piu' il provvedimento impugnato e' articolato, piu' dettagliati devono essere i rilievi dell'impugnante; viceversa, una motivazione carente richiede minore rigore formale nell'impugnazione

  • Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè) Rv. 247838

    la recidiva diviene produttiva di effetti quando il giudice ne accerti ... non il presupposto formale ... ma anche il presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla piu' elevata capacita' a delinquere del reo ...

    La recidiva non puo' essere riconosciuta sulla mera esistenza di precedenti penali: e' necessario un accertamento concreto della maggiore colpevolezza e della propensione a delinquere, valutando natura dei reati, grado di offensivita', distanza temporale, omogeneita', occasionalita' e altri parametri individualizzanti

  • Corte Costituzionale, sentenze varie (14/06/2007 nn.192 e 198; 30/11/2007 n.409; 21/02/2008 n.33; 04/04/2008 nn.90 e 91; 06/06/2008 n.193; 10/07/2008 n.257; 29/05/2009 n.171)

    numerosi precedenti della Corte costituzionale citati a sostegno dei principi relativi alla motivazione e al contraddittorio

    La giurisprudenza costituzionale e' evocata a conferma dell'obbligo di motivazione adeguata e del rispetto dei principi di personalita' della pena e di effettivita' del contraddittorio nella valutazione di circostanze aggravanti o recidive

Massime di principio

  • L'appello e' inammissibile per genericita' solo quando mancano rilievi critici specifici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto che hanno sorretto la decisione impugnata; pero' l'ampiezza dell'onere di specificita' dipende dalla chiarezza della motivazione del giudice di merito
  • Il riconoscimento della recidiva richiede un accertamento sostanziale, non meramente formale: il giudice deve dimostrare che i precedenti indicano maggiore colpevolezza o piu' elevata capacita' a delinquere valutando parametri quali natura dei reati, omogeneita', distanza temporale e occasionalita'
  • Se la difesa contesta specificamente la sussistenza della recidiva e il giudice di appello non risponde a tali deduzioni con una motivazione concreta, la Cassazione puo' annullare la decisione limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe formulare motivi di impugnazione circostanziati (es.: dettagliare le caratteristiche delle condanne pregresse, la distanza temporale, l'assenza di continuita' delinquenziale) e richiedere espressa valutazione di tali elementi in sede di appello
  • Il giudice d'appello, per non incorrere in annullamento, deve rispondere puntualmente alle censure sulla recidiva spiegando perche' gli elementi forniti dalla difesa non sono idonei a escludere il profilo sostanziale della recidiva

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